T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 257 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il primo ricorso notificato il 10.5.2002, tempestivamente depositato, la sig.ra B.F. ha impugnato la determinazione 5.12.2001, n. 204 con cui il Capo Settore Urbanistico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sabaudia esprimeva parere contrario ex art. 32 della L 28.2.1985 relativamente al rilascio della concessione edilizia in sanatoria dalla medesima richiesta.

A sostegno della prodotta impugnazione è stata dedotta la violazione dell’art. 3 della L. 7.8.1990, n. 241, oltre che vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria.

Con ordinanza n. 149 emessa nella camera di consiglio del 7.6.2002 la sezione accoglieva la istanza di concessione in sanatoria.

Il Comune di Sabaudia si è costituito in giudizio, resistendo all’introdotta domanda.

Con il secondo ricorso notificato il 15.2.2002, tempestivamente depositato, la sig.ra B.F. ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui il Capo Settore Urbanistico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sabaudia le ha respinto la concessione edilizia in sanatoria dalla medesima avanzata relativamente alle istanze di condono n. 4120/87, 20336/94 e n. 20335/94, nonché il parere contrario dell’Ufficio condono edilizio n. 17/01, oltre al parere contrario della Conferenza di Settore integrata comunale.

Segnatamente il visto diniego si fondava sui seguenti rilievi e precisamente:

– sull’ allegata discordanza delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese rispettivamente dall’interessata in data 17.3.1995, in data 23.2.1995 ed in data 20.4.2000;

– sul parere contrario, espresso dalla conferenza di settore integrata nella riunione del 29.11.2001 (cfr. verbale n. 10);

– sul presupposto che le opere oggetto di condono edilizio sarebbero state realizzate successivamente al termine utile per la sanabilità delle stesse;

– sulla istruttoria compiuta dall’Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Condono edilizio (cfr verbale n. 17 del 22.11.2001).

Avverso il provvedimento impugnato, il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dell’art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241, violazione dell’art. 40 della L. 28/2/1985, n. 47; violazione del procedimento di sanatoria di cui al capo IV della citata L. 47/85 e dell’ art. 39 della Legge 23/12/1994, n. 724, oltre che per eccesso di potere per erroneità, difetto d’istruttoria illogicità, tenuto conto che le affermazioni espresse dal Comune circa le asserite dichiarazioni infedeli contenute nelle istanze di condono avrebbero postulato una motivazione più puntuale e completa da parte dell’autorità comunale; 2) eccesso di potere per motivazione per motivazione carente, atteso che il parere contrario della C.S.I. comunale in materia paesaggistica si sarebbe limitato ad affermare l’inapplicabilità dell’art. 32 della L. n. 47/85.

Con ordinanza n. 447/02, emessa nella camera di consiglio del 7.6.2002, il collegio accoglieva la proposta misura cautelare.

Il Comune di Sabaudia si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa.

La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle già svolte argomentazioni difensive.

La stessa ricorrente nell’imminenza dell’udienza di discussione ha depositato consulenza tecnica di parte.

All’udienza pubblica del 10.2.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

I due ricorsi possono essere anzitutto riuniti, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, per cui l’unitaria vicenda da essi sottesa può agevolmente definita con unica sentenza.

Oggetto del presente giudizio è essenzialmente il diniego opposto dall’amministrazione comunale di Sabaudia in merito alle istanza di condono edilizio proposte dalla ricorrente ai sensi della L. 724/94 sui rilievo che:…" sussisterebbe discordanza in merito alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese rispettivamente dall’interessata in data 17.3.1995, 23.2.1995 ed in data 20.4.2000;… le opere oggetto di condono edilizio sarebbero state realizzate successivamente al termine utile per la sanabilità delle stesse e che l’area interessata ricadrebbe in zona destinata a verde pubblico".

Il Comune di Sabaudia rileva, sotto quest’ultimo profilo, che l’area interessata dalle opere oggetto di domanda di condono ricadendo, ai sensi dell’art. 19 delle N.T.A. in zona destinata a verde pubblico, precluderebbe il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria.

All’indicata conclusione dovrebbe, inoltre, pervenirsi – sempre ad avviso dell’ente territoriale intimato – anche considerando: 1) che l’istruttoria svolta dagli organi competenti avrebbe evidenziato inesattezze e difformità, con particolare riferimento alla data di completamento degli abusi tali da non consentire il rilascio della concessione in sanatoria;

2) che, in particolare, la ricorrente avrebbe espresso dichiarazioni infedeli circa la data di completamento delle opere e che a tale contestazione la stessa non avrebbe, per contro, fornito alcun principio di prova.

Per quanto concerne poi gli ulteriori motivi dedotti in merito, essi sarebbero inammissibili in quanto pertinenti ad accertamenti di natura allegatamente tecnica – immuni quindi da valutazioni discrezionali – che ben potevano giustificare una motivazione generica, fondata sul semplice raffronto tra fatto e norma.

Detto ordine d’idee non può essere condiviso, anche alla stregua delle risultanze emergenti dalla C.T.P. depositata dalla ricorrente in data 10.1.2011.

Osserva, al riguardo, il Collegio che sulla questione dell’annoverabilità della previsione di P.R.G. "verde pubblico attrezzato" tra i vincoli d’inedificabilità di cui all’art. 33 lett. d), questa Sezione si è già più volte espressa condividendo la soluzione secondo la quale quest’ultima non è riferibile "alla prima", in particolare chiarendo che la stessa ha inteso sancire l’insanabilità delle opere, qualora le aree sulle quali insistono siano interessate da vincoli analoghi a quelli nelle lettere precedenti.

Di talché la norma non può trovare applicazione nei vincoli di carattere urbanistico, esprimendo interessi che non sono indissolubilmente inerenti all’area sulla quale si è intervenuti abusivamente (T.A.R. Lazio – Latina 7 aprile 1997 n. 263).

E cioè vincoli che sono preposti, diversamente da tutti gli altri contemplati dalla stessa norma in esame (art. 33 L. n. 47/85), non alla tutela delle intrinseche caratteristiche naturali e ambientali del contesto territoriale in cui l’area è collocata e sulla quale si è intervenuti abusivamente, ma che sono invece suscettibili di essere soddisfatti contemplando anche altrove la realizzazione delle opere destinate ai fini pubblici" (T.A.R. Lazio, Sez. II, 6.3.1992 n. 506).

Nello stesso senso si era già espressa quella tendenza giurisprudenziale che aveva avvertito che "la disposizione contenuta nella lett. d) dell’art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47, dove….sancisce la insuscettibilità di sanatoria per le opere in contrasto con "ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree" intende fare riferimento, nel suo carattere residuale a tutti quei vincoli di inedificabilità assoluta che non siano apposti in virtù di apposita previsione normativa statale, regionale, comunale, a tutela degli specifici interessi di cui alle lett. a), b), c)" dello stesso art. 33 (T.A.R. Lombardia Milano, 23 dicembre 1988 n. 653).

Proprio quest’ultimo orientamento permette di ricordare, del resto, che all’interno della categoria del c.d. "verde pubblico" è sorto l’ulteriore problema se essa comporti un vincolo assoluto d’inedificabilità o meno.

E" stato precisato al riguardo che "la destinazione a verde pubblico non vieta (e talvolta rende anche necessaria) l’edificazione di quei manufatti che siano indispensabili all’effettivo godimento della zona da parte della collettività e comunque non esclude, almeno in astratto, la realizzabilità di manufatti che per dimensioni e destinazione, non compromettono il vincolo di P.R.G."(Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 1976 n. 1093).

Ciò significa che l’inedificabilità delle aree che accompagna la previsione di "verde pubblico", non è assoluta.

E ciò pone un ulteriore elemento di distinzione dai vincoli a cui si riferisce l’art. 33 della legge n. 47, posto che il riferimento alla condizione di essere stati introdotti anteriormente alla realizzazione dell’opera abusiva, rende palese che trattasi di vincoli di inedificabilità non soltanto assoluta ma anche a durata indeterminata, correlata cioè alla loro natura di vincoli ricognitivi delle caratteristiche peculiari del bene che ne è l’oggetto, laddove l’apposizione del vincolo a verde pubblico trae certamente origine da un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione ad efficacia costitutiva.

E" dunque fondato il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione per insussistenza di un vincolo d’inedificabilità assoluta sull’area, sulla quale il ricorrente ha collocato il manufatto abusivo, oggetto dell’istanza di condono edilizio, respinta con il provvedimento impugnato.

Del resto il lamentato difetto di motivazione trova ulteriore conferma, tenuto conto che l’acclarata insussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta sull’area in questione avrebbe dovuto comportare in capo all’amministrazione il dovere di esplicitare i motivi ostativi al diniego di condono edilizio.

Né questi motivi potevano essere ravvisati nella circostanza che le opere sarebbero state realizzate in epoca successiva al termine utile per la sanabilità delle stesse, considerato da un lato che dai verbali del CFS, depositati in atti, non si poteva evincere tale conclusione e, dall’altro le risultanze a cui perviene il perito di parte (cfr. pg. 112 della perizia).

Le censure non esaminate, debbono ritenersi assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate nella somma di Euro 2.500,00 oltre ad oneri di legge, che va posta a carico del Comune di Sabaudia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Sabaudia a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di Euro 2.500,00 per spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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