T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 252 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso sia infondato in quanto la condanna, anche con sentenza non definitiva, per il reato di sfruttamento della prostituzione è fatto preclusivo in modo assoluto e automatico del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per espressa disposizione di legge (articolo 4, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286);

Ritenuto che tale meccanismo automatico escluda ogni possibilità di valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione e che, di conseguenza, eventuali vizi procedimentali non possano giustificare l’annullamento del diniego in applicazione dell’articolo 21octies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che – essendosi l’amministrazione limitata a un deposito di documenti – possa disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *