T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 250 Condono

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 18.5.2001, tempestivamente depositato, la società deducente ha impugnato il provvedimento in oggetto indicato con il quale il Dirigente del Settore Assetto e Gestione del Territorio ha respinto il rilascio della richiesta di concessione in sanatoria ex art 39 della L. 724/94, sul rilievo che le opere edilizie oggetto della predetta domanda di sanatoria sarebbero ricadute all’interno della fascia di inedificabilità assoluta ai sensi del RD n. 523/1904.

Avverso l’impugnato diniego, la società ricorrente ha proposto i seguenti motivi di diritto: violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il Comune di Formia non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 18.11.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

La presente vicenda concerne l’asserita illegittimità del diniego dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria prodotta dalla dante causa della deducente ai sensi dell’art. 39 della L. 724/94, relativamente ad ad alcune opere allegatamente abusive realizzate in località S. Croce per un locale ad uso commerciale

Segnatamente l’autorità comunale fondava il visto diniego oltre che sull’assunto che le opere medesime sarebbero ricadute all’interno della fascia di inedificabilità assoluta ai sensi del R.D. n. 523/1904 (divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali), anche per la presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi della L. 1497/39 insistente sulla medesima area.

L’interessata denuncia l’illegittimità dell’ impugnato diniego, rilevando l’allegata inapplicabilità dei vincoli d’inedificabilità per quelle ipotesi in cui i vincoli stessi sono stati imposti, come nel caso di specie, in epoca successiva alla edificazione delle opere da condonare.

Ad avviso dell’interessata la suesposta conclusione è rafforzata dalla circostanza che l’intervenuta modifica del tracciato del Fosso S. Croce sarebbe stata rimarcata oltre che dalla nota provinciale 7.10.2002, n. 46580, dallo stralcio di mappa catastale posto a corredo della stessa.

Detto ordine di idee non può essere condiviso.

Osserva, anzitutto, il Collegio che il divieto di costruzione ad una certa distanza dagli argini dei corsi d’acqua demaniali (c.d. fascia di servitù idraulica), contenuto nel r.d. 25 luglio 1904 n. 523, riveste carattere assoluto ed inderogabile; pertanto, nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto trova applicazione l’art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i "vincoli di inedificabilità", includendo in tale ambito appunto i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree.

Tanto premesso, nella specie è pacifico che il vincolo idraulico fosse di gran lunga anteriore alla realizzazione delle opere oggetto di

Né può fondatamente sostenersi l’insussistenza del vincolo in parola sull’area interessata derivante dallo spostamento del fosso S. Croce a seguito delle frane e smottamenti degli argini, permanendo allo stato una distanza dell’immobile comunque inferiore a quella consentita dalla cd. fascia di rispetto.

D’altro canto appare assorbente la circostanza che, nel caso di specie, non solo il predetto vincolo idraulico, ma anche quello paesaggistico (L. 1497/39) erano anteriori alla realizzazione delle opere contestate.

Difatti, sulla scorta del consolidato orientamento del Coniglio di Stato, a cui la Sezione ha già aderito:…" per l’esclusione della sanatoria di abusi edilizi è necessaria la preesistenza di vincoli imposti prima dell’esecuzione delle opere e tuttora efficaci al momento dell’entrata in vigore della legge" (Sez. V, 04 novembre 1997, n. 1228). Orbene nel caso di specie la deducente si limita a fornire l’estratto di mappa allegato alla citata nota provinciale a cui a tutto concedere può essere attribuito valore indicativo, ma non probatorio.

Né a conclusione diversa può pervenirsi dal tenore della richiamata nota provinciale prodotta dalla ricorrente, tenuto conto che con essa il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente si è essenzialmente limitato a rispondere alle richieste della medesima ditta interessata, senza nulla aggiungere in ordine alle vicende che hanno interessato il fosso S. Croce.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese non essendosi costituito in giudizio il Comune di Formia.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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