Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-05-2011, n. 11581 Controversie di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 384/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza, in parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti degli Stati Uniti d’America da B.E. (assunto in data 8-9-1982 come "medico generico" presso la struttura sanitaria della base militare (OMISSIS) ed inquadrato nel più elevato livello impiegatizio "U1 Super" e poi dal 1-2-1988 come "quadro"), condannava parte convenuta a corrispondere dai 1993 al 1998 differenze retributive ex art. 36 Cost. quantificate in Euro 39.663,89 lordi, reputando le mansioni equiparabili a quelle di "aiuto", e dichiarava che le dette differenze incidevano sul TFR e sugli altri istituti di natura legale da quantificare in separato giudizio.

Con ricorso 9-2-2004 gli Stati Uniti d’America proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto delle domande di controparte o, in subordine, con l’accertamento del dovuto nel minor importo di Euro 30.522,60.

Il B. si costituiva replicando e proponendo appello incidentale ed altresì, con altro ricorso giudiziale, proponeva separatamente appello avverso la medesima sentenza.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 30-10-2006, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannava gli Stati Uniti d’America a corrispondere al B. la somma di Euro 30.522,60 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, confermando nel resto e compensando le spese del grado.

In sintesi la Corte territoriale:

rilevava che il rapporto de quo ("a statuto locale") era disciplinato dalla Convenzione di Londra del 19-6-1951 (ratificata e resa esecutiva con L. n. 1335 del 1955), dall’Accordo di Parigi del 26-7- 1961 (reso esecutivo con D.P.R. n. 2083/1962) e dall’accordo tra Comando FF.AA. e Ministero del lavoro del 1957;

affermava che la predetta normativa disponeva semplicemente la "preminenza dell’ordinamento dello Stato di soggiorno", garantendo comunque un risultato che non fosse "meno favorevole di quello riconosciuto ai lavoratori di categoria analoga";

accertava che l’Ospedale Militare Americano nel 1995, dopo una fase transitoria di circa un anno, era stato trasformato in struttura "solo" ambulatoriale per consulenze mediche e attività certificatoria del preposto nonchè di "primo pronto intervento";

affermava la mancanza di riscontri probatori per poter affermare che la detta struttura fosse similare e sovrapponibile al Servizio Sanitario Nazionale";

riteneva la inapplicabilità della normativa prevista per i sanitari del S.S.N., in considerazione non solo della natura privatistica del rapporto, ma anche della "carenza di prove dell’identica organizzazione della struttura sanitaria ed inoltre delle modalità di accesso per gli utenti alle medesime", nonchè delle "difformi modalità di reclutamento del personale medico";

rilevava che correttamente il primo giudice, "non essendo applicabile direttamente alcuna delle norme predette" (nè essendovi "usi, prassi o consuetudini" in materia, ai sensi del citato accordo del 1957), aveva "individuato", il trattamento che non fosse "meno favorevole …" (ex Accordo di Parigi), nell’art. 36 Cost. "norma primaria avente carattere precettivo immediato, che costituisce la base in tema di remunerazione di qualsiasi lavoro subordinato";

affermava, quindi, che correttamente non era stata valutata "la mera sussistenza di un divario tra la retribuzione di fatto percepita ed i minimi fissati dal contratto collettivo utilizzato quale parametro di riferimento", bensì era stato accertato "se la retribuzione fosse stata idonea a realizzare gli scopi voluti dal precetto", individuando il parametro ex art. 36 Cost., "secondo un criterio applicativo del principio di equità", "non in un unico contratto collettivo", bensì in una "triade" di contratti collettivi (S.S.N., Cliniche Private e "Ospedali Religiosi Classificati");

confermava altresì "l’assimilazione giudiziale operata dell’attività svolta dal ricorrente a quella di "assistente medico" e non già a quella di "aiuto" rivendicata";

riteneva "incensurabile la decisione circa l’automatica applicazione solo "economica" del D.Lgs. n. 502 del 1992 quanto all’equiparazione fra "ex assistenti", con anzianità di oltre cinque anni, ed "ex aiuti", avendo il B. un’anzianità ben superiore";

riteneva corretta la determinazione della "giusta retribuzione" operata con riguardo alle sole voci "fisse" (con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive, salvo la tredicesima), effettuando "il confronto tra il percepito ed i contratti di riferimento facendo poi la media ponderata delle spettanze conseguenti ed infine valutando se la differenza fosse o meno considerevolmente elevata e tale da ledere il parametro costituzionale di cui all’art. 36 Cost.";

confermava che per il periodo anteriore al 1993, considerata la fascia professionale di confronto, non erano maturate differenze, per l’avvenuta percezione di retribuzioni più elevate rispetto a quelle di assistente, e che, in mancanza di specifici accordi, non spettava la richiesta indennità di "bilinguismo", prevista dalla normativa speciale delle Regioni a Statuto Autonomo;

confermava, inoltre, la inesistenza di un principio di parità di trattamento con riferimento al rapporto de quo, essendo, peraltro, rimasta carente di prova la asserzione della natura della struttura di (OMISSIS) come mero "distaccamento" del Landsthul Regional Center tedesco, ed affermava la novità della asserita "discriminazione" all’interno della stessa struttura vicentina;

infine, accoglieva, invece, la censura subordinata degli Stati Uniti d’America circa la erronea quantificazione delle differenze spettanti, riguardo al periodo riconosciuto (1993-1998), effettivamente ammontanti nella somma minore indicata.

Per la cassazione di tale sentenza gli Stati Uniti hanno proposto ricorso con due motivi.

Nel contempo il B. ha proposto autonomo ricorso con tredici motivi, (vedi numeri da 2 in poi, preceduti da una premessa al n. 1).

Gli Stati Uniti d’America hanno resistito al ricorso del B. con Controricorso.

Infine il B. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente, riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va rilevato che agli atti del fascicolo non risulta depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso degli Stati Uniti, spedita in data 26-2- 2007.

Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte v. Cass. S.U. 14-1- 2008 n. 627, "la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1".

In mancanza di una qualsiasi richiesta al riguardo al Collegio non resta, quindi, che dichiarare inammissibile il ricorso degli Stati Uniti d’America.

Passando all’esame del ricorso del B., quest’ultimo, con il primo motivo (n. 2 del ricorso) denuncia violazione e falsa applicazione della convenzione di Londra del 19-6-1951, ratificata e resa esecutiva con legge n. 1335/1955, del Protocollo firmato a Parigi il 28-8-1952, dell’Accordo firmato a Parigi il 26-7-1961, approvato e reso esecutivo con D.P.R. n. 2083 del 1962, nonchè "vizio di motivazione in relazione alla mancata individuazione delle attività che più si avvicinano alle funzioni mediche svolte dal ricorrente".

In sostanza il ricorrente deduce che "in forza dell’art. 9 della Convezione di Londra, nonchè dell’art. 8 dell’accordo firmato a Parigi il 26-7-1961, il personale medico "a statuto locale" delle forze annate N.A.T.O. e dei quartieri generali interalleati che lavora in Italia ha diritto ad un trattamento economico e normativo non meno favorevole di quello previsto dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori impiegati in Italia nelle attività che più si avvicinano a quelle del personale predetto".

In particolare, poi, secondo il ricorrente "la attività svolta dai medici del Servizio Sanitario pubblico è quella che più si avvicina all’attività di medico di pronto soccorso e di medico generico svolte dal ricorrente rispettivamente dalla data di assunzione fino al 1996 e per il periodo successivo".

Con il secondo motivo (n. 3 del ricorso) il ricorrente denuncia "ulteriore violazione e falsa applicazione" delle stesse norme, "nonchè vizio di motivazione in relazione alla individuazione delle condizioni di impiego e di lavoro senza tenere conto degli accessori previsti dai ccnl".

In particolare il ricorrente deduce che "in forza dell’art. 9 della Convenzione di Londra e dell’art. 8 dell’Accordo firmato a Parigi il 26 luglio 1961, l’individuazione del trattamento economico del personale a statuto locale delle Forze armate N.A.T.O. e dei quartieri Generali interalleati che lavora in Italia va individuato tenendo conto oltre che delle voci fisse, anche di tutte le ulteriori voci aggiuntive e più in generale degli accessori previsti dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori impiegati in Italia nelle attività che più si avvicinano a quelle del personale predetto".

In sostanza il ricorrente, con i detti motivi, lamenta, in primo luogo, che erroneamente la Corte di merito non ha riconosciuto nella fattispecie il trattamento non meno favorevole di quello stabilito dalle leggi e dal ccnl applicato in Italia alla attività che più si avvicina a quella svolta, e si è rapportata, invece, alla "giusta retribuzione" ex art. 36 Cost., identificata nella media ponderata dei trattamenti previsti dalla disciplina dei tre settori considerati (S.S.N., Case di cura private e "Ospedali Religiosi classificati"), con riguardo alle sole voci "fisse", "con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive, salvo la tredicesima".

Tale doglianza di base risulta fondata e va accolta, nei limiti di seguito precisati.

Come è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "a norma dell’art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1355 (nonchè dell’Art. 8 dell’accordo firmato a Parigi il 26 luglio 1961, reso esecutivo con D.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083) le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte dagli organi militari e dagli uffici civili della N.A.T.O. per i bisogni locali di manodopera, al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cosiddetto personale a statuto locale), in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori, sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno (nella specie l’Italia), sia con riguardo alla disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, sia per quanto attiene alla tutela giurisdizionaie dei lavoratori" (v. Cass. S.U. 1- 10-1996 n. 8588, Cass. 12-1-1996 n. 174).

Le stesse Sezioni Unite hanno anche chiarito che "in tema di rapporti di lavoro (i quali hanno carattere privato) del personale "a statuto locale" dei Quartieri Generali Interalleati, la salvezza, secondo la previsione dell’art. 8, lett. e) dell’Accordo di Parigi … di un trattamento non meno favorevole di quello stabilito dalle legge italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia nelle attività che più si avvicinano a quelle del personale predetto, deve essere verificata non solo con riguardo alle norme esistenti all’epoca dell’Accordo medesimo ma anche con riguardo a quelle sopravvenute, contenendo detta previsione un vero e proprio rinvio formale, che sotto il profilo soggettivo attua una garanzia per i lavoratori, in relazione alla natura "di durata" propria dei rapporti di lavoro, e, sotto il profilo oggettivo e funzionale, è in linea con la preminenza dell’ordinamento dello stato di soggiorno sancita dall’art. 9, paragrafo 4, della Convenzione di Londra …" citata (Cass. S.U. 22-5-1991 n. 5794).

Infine, come pure è stato affermato da questa Corte, "la regolamentazione dei rapporti di lavoro del personale "a statuto locale" di uno Stato dell’Alleanza atlantica – non diversamente da quelli del personale dei quartieri generali interalleati – è fissata nei regolamenti emessi dagli Stati o dai Quartieri generali, con il limite che le condizioni in essi previste non siano deteriori a quelle previste dalle leggi dello Stato ospitante o dalla contrattazione collettiva" (v. Cass. 16-11-1999 n. 12720, che chiaramente ha esteso il principio fissato da Cass. S.U. 5794/1991, anche "al personale a "statuto locale" di uno Stato dell’Alleanza).

Orbene la sentenza impugnata, disattendendo tali principi, che vanno qui nuovamente enunciati ex art. 384 c.p.c., anzichè accertare la disciplina di legge e collettiva applicata in Italia alla attività che più si avvicinasse a quella svolta dall’appellato, erroneamente ha ritenuto che – "non essendo applicabile direttamente" alcuna delle normative esaminate, "nè essendo possibile dare esecuzione alla regola individuata dall’Accordo Comando FF.AA.-U.S.A./Ministero del lavoro" (vincolante per lo stato straniero ed operante iure privatorum ex art. 1341 c.c. pure nei confronti dei lavoratori, v.

Cass. 17-5-1985 n. 3034), "per l’assenza di usi, prassi o consuetudini in materia applicabili" – il "trattamento non deteriore", come sopra garantito dalla Convenzione di Londra ed dall’Accordo di Parigi (entrambi resi esecutivi in Italia), andasse individuato "non in un unico contratto collettivo" bensì in una "triade di contratti collettivi", utilizzati "come parametri di riferimento ex art. 36 Cost.", così "attingendo" alla "norma primaria avente carattere precettivo immediato, che costituisce la base in tema di remunerazione di qualsiasi lavoro subordinato".

In tal modo, in sostanza, la Corte territoriale erroneamente ha identificato il trattamento "non meno favorevole" (rispetto a quello applicato in Italia alla attività che più si avvicina a quella svolta), come sopra garantito, nella retribuzione proporzionata e sufficiente prevista dall’art. 36 Cost., che, invece, costituisce soltanto il cosiddetto "minimo costituzionale" (cfr. fra le altre Cass. 20-9-2007 n. 19467), così erroneamente ricorrendo ad una media tra più trattamenti considerati ed includendo solo "le voci fisse, con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità aggiuntive, salvo la tredicesima".

Il trattamento, invece, garantito dalla Convenzione di Londra e dall’Accordo di Parigi, ovviamente è più favorevole per il lavoratore, attribuendo una tutela non inferiore al trattamento applicato, nel suo complesso, nello stato di soggiorno, alla attività che più si avvicina a quella svolta.

Del resto è evidente anche il salto logico sul quale si fonda la sentenza impugnata, che, in effetti, ha finito per accogliere in parte la domanda principale, riducendola al "minimo costituzionale" richiesto soltanto con la domanda subordinata.

In tali sensi e nei limiti di cui in motivazione, vanno pertanto accolti i primi due motivi del ricorso del B., con la cassazione dell’impugnata sentenza, restando assorbiti tutti gli altri motivi, riguardanti questioni consequenziali e/o ulteriori in ordine logico, comunque successive all’accertamento di fatto, che il giudice di rinvio, attenendosi ai principi sopra ribaditi, in primo luogo effettuerà in merito alla attività che più si avvicina a quella svolta dal B., al fine di verificare se il trattamento goduto dallo stesso sia stato non meno favorevole rispetto a quello stabilito dalle leggi italiane e dal ccnl applicato in Italia alla detta attività.

Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Brescia, statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso degli U.S.A. e accoglie i primi due motivi del ricorso del B. assorbiti gli altri motivi, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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