Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-05-2011, n. 11578 Contratti collettivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, a seguito di rinvio da Cassazione di cui alla sentenza n. 4817 del 2005, rigettava l’appello proposto da ALENIA AERONAUTICA S.p.A. contro la sentenza del Pretore di Nola – Sezione Distaccata di Pomigliano d’Arco del 28.01.1997. La Corte territoriale ribadiva il diritto di M.S. (collocato in CIGS a zero ore – in attuazione dell’accordo sindacale del 4.07.2002 – fino all’11.07.1994 ed avviato a corso di formazione e riqualificazione dal maggio 1993) ad usufruire della rotazione dal 1- 08.1993 in forza dell’accordo sindacale del 24.03.1993. La stessa Corte confermava la condanna dell’appellante al risarcimento del danno, a favore del lavoratore, pari alla differenza tra le retribuzioni spettanti e il trattamento di integrazione salariale,oltre accessori. La Corte di Appello escludeva che l’accordo sindacale anzidetto del 1993 conferisse alla datrice di lavoro il potere discrezionale di scelta tra riammissione in servizio dei lavoratori oppure loro sottoposizione ad iniziative alternative (come i corsi di formazione e lavoro); riteneva pertanto che tale accordo operasse, per i dipendenti già in cassa integrazione, solo per il futuro, essendo gli stessi esentati, in virtù della clausola transitoria dell’accordo del 1993, da tale possibilità, nell’obiettivo di ripartire equamente i sacrifici connessi alla sospensione dell’attività lavorativa, tenendosi conto delle rotazioni già effettuate (con riferimento a 240 dipendenti).

La Alenia Aeronautica S.p.A. ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il lavoratore non si è costituito.

Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione del patto n. 3 sotto il titolo CIGS, pagine 16 e 17 dell’accordo sindacale 24 marzo-27 aprile 1993, con particolare riguardo alla norma transitoria, nonchè violazione dell’art. 1363 e segg. c.c., in relazione allo stesso accordo del 1993.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione sul punto decisivo della interpretazione, seguita dalla Corte territoriale, della clausola transitoria, contenuta nell’accordo del 1993, ritenuta applicabile soltanto per il futuro per i dipendenti (come il L.) sospesi per effetto dell’accordo del 1992. Le esposte censure sono fondate.

Questa Corte in analoga fattispecie (cfr. Cass. n. 3685 del 2010), sulla scorta di conformi precedenti ha fissato il principio generale, secondo cui nell’interpretazione del contratto collettivo è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, come prescritto dall’art. 1363 cod. civ., anche quando l’espressione possa essere compiuta in base al senso letterale delle parole, senza residui di incertezza. L’espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, come una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare tra loro frasi e parole per chiarirne il significato. Orbene in applicazione di tale principio merita di essere condivisa la richiamata pronuncia di questa Corte, che cassava la sentenza impugnata, la quale, nell’interpretare l’accordo sindacale del 24 marzo 1993-riguardante la collocazione in cassa integrazione e la rotazione dei dipendenti della Alenia Aeronavali, non aveva preso in esame la clausola transitoria – contenuta nella pag. 17 – dell’accordo del 1993, secondo cui l’accordo annullava e sostituiva le precedenti intese in ordine ai criteri di rotazione del personale, omettendo di valutare i criteri di collegamento che le parti sociali avevano inteso realizzare tra l’accordo del 1993 e le precedenti intese del 1992.

Tale principio, sempre in analoghe fattispecie, è stato affermato da questa medesima Corte (cfr. Cass. n. 3238 del 2011; Cass. n. 261 del 2006; Cass. n. 25952 del 2005; Cass. n. 6641 del 2004; Cass. n. 3034 del 2002). Da queste numerose pronunce precedenti risulta che la norma transitoria, correttamente interpretata, avrebbe dovuto applicarsi non solo per le sospensioni future, ma anche per i dipendenti già sospesi, dei quali avrebbero avuto diritto alla rotazione, ossia al rientro, solo quelli non destinati alla formazione professionale ovvero alla rioccupazione esterna.

2. In conclusione il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, che, nel prosieguo del giudizio, si atterrà ai criteri interpretativi in precedenza evidenziati.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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