Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-01-2011) 16-03-2011, n. 10941 conversione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 19.12.2006, con la quale O.G. veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni personali commesso in (OMISSIS) in danno di D.D. colpendola ripetutamente con calci e pugni e cagionandole contusioni al braccio ed alla spalla destra ed al collo ed escoriazioni alla mano destra ed al gomito sinistro, guaribili in giorni cinque.

Il ricorrente lamenta:

1. violazione dell’art. 192 c.p.p. e mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato;

2. violazione dell’art. 61 c.p., n. 2 e art. 531 c.p.p. in ordine alla ravvisabilità dell’aggravante teleologica ed al conseguente rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela;

3. mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata conversione della pena.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è inammissibile.

Il ricorrente denuncia l’assenza di motivazione sull’attendibilità intrinseca della parte offesa, minata dal rapporto sentimentale con l’imputato, e sulla mancata attestazione nel referto di lesioni univocamente riconducibili alla condotta dell’imputato.

Il motivo è assolutamente generico laddove propone aspetti già esaminati nella sentenza impugnata, ove si argomentava sia sull’incidenza del travagliato rapporto sentimentale fra l’imputato e la persona offesa sull’attendibilità di quest’ultima, attribuendo a tale elemento significato confermativo di un contesto che giustificava l’aggressione oggetto dell’imputazione, che sui riscontri estrinseci alle dichiarazioni della D., individuati non solo nel referto, ma anche nella deposizione della teste E..

Su tali argomentazioni il ricorso non solleva specifici rilievi critici; rilievi che peraltro non venivano proposti neppure nell’atto di appello, incentrato unicamente sulla ritenuta levità delle lesioni e sulla loro possibile derivazione da cause accidentali.

2. Inammissibile è altresì il secondo motivo di ricorso, relativo alla ravvisabilità dell’aggravante teleologica ed al conseguente rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Il ricorrente rileva che dal proscioglimento per remissione di querela dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, al quale era riferita l’aggravante teleologica contestata per il reato di lesioni, derivavano il venir meno dell’aggravante stessa e l’estinzione del reato di lesioni.

Sul punto la sentenza impugnata richiamava correttamente il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale l’aggravante è configurabile anche laddove il reato-fine sia perseguibile a querela e quest’ultima non sia presentata o venga rimessa, avendo la circostanza natura soggettiva in quanto inerente all’intenzionalità del reato (Sez. 4, n.36971 dell’I.7.2003, imp. Piovini, Rv.226375).

Il ricorso è pertanto manifestamente infondato sul punto.

3. Inammissibile è infine il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata conversione della pena.

Con la sentenza impugnata si riteneva non accoglibile l’istanza di conversione per non essere la pena pecuniaria adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato, non esercitando la stessa efficacia afflittiva nè rieducativa in presenza di un comportamento violento.

Il ricorrente denuncia mancanza di motivazione sugli ulteriori parametri di cui all’art. 133 c.p., con particolare riguardo all’ottima personalità dell’imputato ed al suo corretto comportamento processuale.

Se è vero che la valutazione sui presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è fondata sugli stessi criteri previsti dall’art. 133 c.p., è altrettanto certo che tanto non implica che il giudice debba prendere in esame tutti gli elementi indicati in detta norma, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 3, n. 21265 del 27.2.2003, imp. Mauriello, Rv.224512) o la personalità dell’imputato (Sez. 2, n.25085 del 18.6.2010, imp. Amato, Rv.247853). La motivazione della sentenza impugnata è pertanto all’evidenza esaustiva nei suoi riferimenti all’inadeguatezza della sanzione sostitutiva ed alla personalità violenta dell’imputato; ed il ricorso è di conseguenza altrettanto evidentemente infondato.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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