Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-05-2011, n. 11575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva n. 36/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo dichiarava che B.G. aveva prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro, dal 2-7-1991 fino al 31- 1-1995, nell’impresa familiare del coniuge M.D. (dal quale si era separata), avente ad oggetto la gestione dell’esercizio commerciale denominato "Il Triangolo di Malatesta Donato" (bar e autolavaggio); dichiarava il diritto della ricorrente ex art. 230 c.c., al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia ed alla partecipazione agli utili dell’impresa familiare suddetta, nonchè agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato nel periodo sopra indicato; per l’effetto condannava il M. al pagamento delle somme dovute a tale titolo oltre accessori.

Con sentenza definitiva n. 609/2005 lo stesso giudice condannava il M. al pagamento della somma complessiva di Euro 4.168,55 a titolo di quota di partecipazione agli utili dell’impresa familiare costituita tra le parti, nonchè agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato nel periodo indicato (detratti gli incassi della gestione del bar gestito dall’impresa familiare, già trattenuti dalla ricorrente), ivi compresi interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 31-3-2005, oltre interessi e rivalutazione dal 31-3- 2005 al soddisfo, il tutto oltre le spese.

Avverso le dette sentenze, il M. proponeva appello e la appellata resisteva, proponendo appello incidentale per il pagamento di somma maggiore.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 31-5-2007, respingeva l’appello principale e in parziale accoglimento dell’appello incidentale condannava il M. a pagare alla B. Euro 7.158,65, compensando le spese del grado.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che nella fattispecie i proventi erano stati fatti propri dai coniugi e destinati alle esigenze della famiglia e le attrezzature erano state ripartite concordemente tra gli stessi, per cui null’altro vi era da dividere se non l’avviamento, che andava valutato conformemente alla CTU espletata in appello.

Per la cassazione di tale sentenza il M. ha proposto ricorso con cinque motivi.

La B. è rimasta intimata.

Infine il M. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso, con particolare riferimento alla notificazione effettuata in data 26-7-2007 "presso il procuratore costituito avv. Francesco Mastromauro, nel domicilio eletto in l’Aquila, via delle Tre Marie n. 7, nello studio dell’avv. Giulio Agnelli" a mani dell’incaricata C.R..

Con il primo motivo il ricorrente, denuncia "nullità della sentenza per violazione del principio dell’inammissibilità dell’appello incidentale per difetto del requisito della soccombenza parziale, ex artt. 323, 333 e 343 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4".

Nella esposizione il ricorrente deduce che "in primo grado il CTU aveva quantificato con la seconda ipotesi recepita nella sentenza del Tribunale e con detrazione di quanto già ricevuto per utili – il residuo credito della B. in Euro 2.346,61, che maggiorato di interessi e rivalutazione, ammontava complessivamente ad Euro 4.168,55" e che "puntualmente il Tribunale, accogliendo la richiesta della B. come precisata all’udienza di discussione (12-5- 2005), "condannava il M. al pagamento della complessiva somma di Euro 4.168,55, oltre le spese di lite", "detratti gli incassi della gestione del bar … già trattenuti dalla ricorrente".

Pertanto la B., "essendo rimasta totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, per aver visto integralmente accolte le sue istanze, non poteva proporre appello incidentale, introducendo per la prima volta una domanda nuova, cioè la condanna del M. al pagamento della ulteriore somma di Euro 19.470,99 (accolta parzialmente con la sentenza di secondo grado), ed assumendo che le somme trattenute per utili non erano soggette a conguaglio con quelle dovute per incremento ed avviamento".

Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto: "a) Quando la parte appellata è rimasta totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, per aver visto integralmente accolte le sue istanze, può proporre appello incidentale formulando nuove istanze, oppure difettando il requisito della parziale reciproca soccombenza, non è legittimata a tale impugnazione per mancanza di interesse tecnico?. b) La decisione che accolga anche parzialmente l’appello incidentale proposto dalla parte risultata totalmente vittoriosa in primo grado- con omissione dell’esame della relativa eccezione di inammissibilità – è valida oppure è nulla?".

Tale quesito risulta assolutamente generico e privo degli elementi specifici necessari concernenti la fattispecie concreta e il decisum oggetto dell’ impugnazione.

Come è stato più volte affermato da questa Corte e va anche qui ribadito, l’art. 366 bis c.p.c, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che sì sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339). Peraltro "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione del motivo stesso; "ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto;

od, infine, sia formulato, come nel caso di specie, in modo del tutto generico" (v. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360 cfr. Cass. S.U. 5-2-2008 n. 2658).

In sostanza, nella specie, il quesito si limita a chiedere l’affermazione del principio invocato, senza offrire minimamente una sintesi logico giuridica della questione concreta ed in particolare del presupposto che da per scontato (l’accoglimento integrale delle istanze avanzate in primo grado dalla attrice), risultando, quindi, assolutamente generico e privo dei necessari riferimenti alla fattispecie concreta.

Parimenti va rilevato che con il secondo motivo il ricorrente denuncia "nullità della sentenza per violazione del divieto dello ius novorum in appello, ex art. 437, 345 e 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4", deducendo che "la richiesta di condanna al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 19.470,99, formulata per la prima volta in secondo grado, integra una domanda nuova", tanto più "perchè motivata con la contestazione della c.t.u. espletata in primo grado", che in tale fase "era stata condivisa ed accettata incondizionatamente".

Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto:

"a) Costituisce domanda nuova l’ampliamento del petitum in secondo grado, ovvero la richiesta di somma superiore a quella domandata ed ottenuta in primo grado, pur in assenza di eventi sopravvenuti che possano giustificare tale nuova richiesta?. b) La pronuncia di secondo grado che accolga una domanda nuova – in violazione del divieto dello ius novorum in appello, posto dagli artt. 345 e 437 c.p.c. – è valida, oppure è nulla per non aver dichiarato inammissibile d’ufficio tale domanda? c) il principio secondo cui l’interpretazìone delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, trova applicazione, oppure no, quando si assume che tale interpretazione abbia determinato vizi riconducibili nell’ambito degli artt. 112, 345 e 437 c.p.c., a norma dei quali il giudice deve, rispettivamente, pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e dichiarare inammissibili d’ufficio le domande nuove?".

Anche qui il quesito si limita a chiedere l’affermazione del principio invocato e, in sostanza, l’accertamento della denunciata violazione, senza offrire minimamente una sintesi logico giuridica della questione concreta ed in particolare del presupposto che da per scontato (la novità di una domanda, peraltro in alcun modo specificata nel quesito stesso), risultando, quindi, assolutamente generico e privo dei necessari riferimenti alla fattispecie concreta.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360, n. 5 per omessa motivazione circa un fatto controverso per il giudizio (mancata detrazione dalla somma liquidata di quella assegnata dal Tribunale e già corrisposta)." In particolare il ricorrente deduce che "il primo giudice ha condannato a pagare un importo a titolo di utili, incrementi ed avviamento. Il secondo giudice – ritenendo già definiti tra i coniugi i rapporti in ordine agli utili ed agli incrementi – ha condannato a pagare la somma determinata dal CTU per l’avviamento senza tener conto che per lo stesso titolo, nonchè per gli utili e gli incrementi, il M. era stato condannato a pagare l’importo stabilito dal Tribunale, che doveva quindi essere defalcato da quello liquidato dalla Corte territoriale." Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (fruizione dei redditi considerata consensuale e non suscettibile di essere oggetto di valutazione giudiziale, pur avendo le parti concordato, con documento prodotto, la ripartizione degli utili nella misura del 51% e 49%)".

In sintesi il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha del tutto ignorato la produzione di tale documento (Quadro H del Mod.

740/1992 sottoscritto dalla B.), laddove una disamina approfondita avrebbe comportato una diversa soluzione.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis cod. civ. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3", lamentando che la "corte territoriale non ha fatto i dovuti conguagli e non ha spiegato perchè si è discostata dall’operato del Tribunale, che invece aveva operato la detrazione".

In particolare il ricorrente deduce che il diritto agli utili e quello agli incrementi patrimoniali ed all’avviamento "vanno determinati in misura proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato", per cui al collaboratore "non può mai essere riconosciuta una percentuale…in misura superiore a quella convenuta", ed in ogni caso, in mancanza di questa la "quota deve essere determinata in relazione all’accrescimento della produttività dell’impresa, procurato dall’apporto dell’attività del partecipante, e non in base ad una ripartizione "da presumere paritaria".

I detti tre motivi, connessi fra loro, non colgono nel segno la impugnata decisione, in quanto non censurano specificamente quanto, sul piano logico, è stato deciso preliminarmente dalla Corte di merito che, in sostanza, ha rivalutato in toto gli elementi della fattispecie, giungendo ad una nuova e diversa soluzione del caso.

In particolare la Corte territoriale, premesso che "occorre valutare i due versanti, quello delle rispettive prestazioni, e quello della ripartizione degli utili", ha osservato che: "nè per l’uno, nè per l’altro sono intervenuti accordi contrattuali in corso del rapporto;

le parti non hanno modificato l’originario accordo, ed appare tardiva ogni contestazione sollevata a causa iniziata, ed addirittura in grado d’appello, ed irrilevante, siccome inefficace, non soltanto sul piano processuale, ma anche su quello contrattuale-sostanziale. Se infatti nulla venne disposto, all’epoca, appare evidente che non è possibile oggi apportare una qualche modifica, tanto più che essa inciderebbe su fatti pregressi, che si inserivano in un rapporto di coniugio, che implica una collaborazione dei coniugi, ed una fruizione dei redditi, da considerare consensuale, e non suscettibile di essere oggetto di valutazione giudiziale difforme rispetto a quella all’epoca voluta ed accettata contrattualmente dai coniugi".

In base a tali considerazioni la Corte ha poi affermato che "deve quindi ritenersi che, presumendosi congrui e sufficienti, siccome conformi ai patti, o comunque accettati concordemente all’epoca, gli apporti rispettivi dei due partecipanti alla impresa familiare, e del pari congrua la partecipazione agli utili, rimane da valutare solamente la situazione economica al momento dello scioglimento della impresa familiare", e cioè "esclusivamente il valore dell’avviamento", "poichè per il resto le attrezzature sono state divise concordemente dai coniugi, che se le sono ripartite, come è pacifico in causa, mentre i proventi sono stati fatti propri dagli stessi, all’epoca in cui erano guadagnati, e destinati alle esigenze della famiglia", di guisa che "non possono essere accolte le deduzioni e gli argomenti che si vorrebbero fondare, da una parte e dall’altra, sugli utili e sugli incrementi materiali, che, come già detto, sono già stati oggetto di ripartizione".

Orbene, a ben vedere, tale decisione non è stata specificamente censurata con il terzo, quarto e quinto motivo, che in effetti semplicemente reiterano alcune deduzioni, ignorando il punto fondamentale della sentenza dei giudici del gravame ed ignorando, altresì, la circostanza che la stessa sentenza ha anche ritenuto tardive le contestazioni "sollevate a causa iniziata" o "addirittura in grado di appello".

In tali sensi le censure non colgono nel segno la impugnata decisione, mentre risulta evidente che, a fronte della nuova valutazione complessiva, come sopra fatta dai giudici di appello, (che, in estrema sintesi, hanno ritenuto "null’altro da dividere se non l’avviamento") neppure potrebbero ipotizzarsi le detrazioni e i conguagli invocati dal ricorrente, senza una censura specifica della statuizione fondamentale scaturita da quella valutazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine non deve provvedersi sulle spese, non avendo la intimata svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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