Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 16-03-2011, n. 10665 Applicazione della pena Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa ex art. 444 cod. proc. pen. con la quale gli è stata applicata, su richiesta delle parti, la pena di anni uno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Nelle more del giudizio il ricorrente è deceduto.
Motivi della decisione

Dal certificato di morte in atti risulta il decesso del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 69 e 129 c.p.p. va dichiarata l’estinzione del reato per morte dell’imputato. Conseguentemente va in questa sede annullata senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte del ricorrente.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per morte dell’imputato ricorrente.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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