Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-05-2011, n. 11571

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19.10,2005, il Tribunale di Torino aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 12.10.1998 tra F.M. e la spa Poste Italiane ed, accertata la natura a tempo indeterminato del rapporto intercorso tra le dette parti, aveva condannato la società a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dal 10.12.2004.

Con sentenza del 20.12.2006, notificata il 15,3.2007, la Corte di Appello di Torino respingeva l’appello, rilevando che non era emerso dagli atti alcun dato in ordine alla connessione tra la posizione del lavoratore e le eventuali esigenze eccezionali derivanti dalla fase di ristrutturazione in corso, quanto al risarcimento danno affermando che l’offerta della prestazione lavorativa, idonea a costituire atto di valida messa in mora della società, era stata correttamente individuata con la decorrenza indicata dal primo giudice in concomitanza con la ricezione della richiesta per il tentativo di conciliazione, effettuata a mezzo raccomandata inviata anche alle Poste; rigettava, poi, il motivo di gravame relativo alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi.

Resiste, con controricorso, il F., che propone ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo, nonchè ricorso incidentale autonomo pure sorretto da unico motivo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Deve essere, preliminarmente, disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa decisione ( art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale, la società ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e segg. c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3); infine, lamenta Sa contraddittorìa ed omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5):

Sostiene che non vi era nessuna traccia, nel testo dell’accordo collettivo, della necessità di specificazione delle esigenze eccezionali, e che, pertanto, non si spiegherebbe, secondo l’interpretazione della corte territoriale, l’imposizione all’autonomia collettiva dell’obbligo di costruire fattispecie di assunzione a tempo determinato correlate esclusivamente ad una situazione soggettiva dell’azienda, contraddetta, peraltro, dalla previsione della limitazione numerica della prerogativa datoriale di assunzione in base a siffatte fattispecie; deduce l’errore prospettico della Corte territoriale, considerati i caratteri della delega rilasciata alle parti sociali dalla L. n. 23 del 1987, art. 23. Rileva, in sintesi, che l’art. 8 del ccnl del 26.11.1994, così come integrato dall’accordo 15.9.1997, subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda, donde l’erroneità della lettura della L. n. 56 del 1987, art. 23 e la concorrente violazione delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 e ss. c.c., ( criterio letterale e comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto).

Formula, a conclusione della parte argomentativa dell’esposto motivo di ricorso, quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto ( art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2, artt. 1427 e ss. E 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Rileva che erroneamente la Corte territoriale non aveva individuato la volontà dismissiva (nella inerzia del lavoratore protrattasi per un termine sufficientemente lungo (più di quattro anni), idonea a configurare una risoluzione per mutuo consenso. Richiama, inoltre, il contenuto della lettera del 9.2.2000, fatta pervenire al datore di lavoro, nella quale si dichiarava di rinunziare al ripristino del rapporto, cui doveva aggiungersi i dato della percezione del tfr senza contestazione alcuna. Anche a conclusione di tale motivo, formula quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorrente incidentale, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, chiede che la sentenza venga cassata nella parte in cui non ha adeguatamente affrontato la questione relativa alla limitazione temporale della causale introdotta con l’originario Accordo integrativo del 25.9.1997, fatto salvo l’esercizio del potere correttivo di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2.

Infine, propone ricorso incidentale autonomo, con il quale censura la decisione, denunziando l’omessa o quanto meno errata motivazione della sentenza in ordine a circostanze controverse e decisive per il giudizio, in relazione alla mancata disamina della questione relativa alla illegittimità del termine finale apposto al contratto decorrente da 17.2.1998 e della sua proroga fino al 30.5.1998 ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Assume la mancata disamina delle questioni di illegittimità del contratto a tempo determinato relativo al periodo 17.2.1998 al 30.5.1998 e della relativa proroga, ritenute dalla corte territoriale erroneamente non dedotte in causa, laddove il ricorrente incidentale assume di avere proposto le stesse ritualmente in primo grado ed in sede di appello incidentale.

Va respinto il ricorso principale quanto alla prospettata questione della risoluzione per mutuo consenso, che va trattata preliminarmente in ordine di priorità logico-giuridica.

Come questa Corte ha più volte affermato, "nel giudizio instaurato ai fini dei riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione de rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre che, come pure è stato precisato, "grava sui datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Nella specie la Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado sul punto, ha ribadito, con adeguata e congrua motivazione., che non potesse desumersi dai mero trascorrere del tempo, la volontà, essa pure tacita, del lavoratore di risolvere il rapporto e di rinunciare ad un suo. diritto e che il lasso di tempo intercorso tra la cessazione dell’ultimo rapporto (30.9.2000) e la richiesta di tentativo di conciliazione (dicembre 2004) era da ritenersi insufficiente a fondare qualsiasi presunzione nei senso voluto dalla società.

Peraltro, il richiamo a lettera asseritamente inviata dal lavoratore in data 9.2.2000, in cui si dichiara di rinunziare al ripristino del rapporto, configura una questione nuova, non deducibile per la prima volta nella presente sede.

Con l’ulteriore motivo del ricorso principale la società ricorrente in sostanza lamenta che la sentenza impugnata si fonda sull’erroneo pregiudizio secondo cui "la L. n. 56 del 1987, art. 23 non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti assunzioni a termine, collegate a situazioni (oggettive o soggettive) tipicamente aziendali e che non siano direttamente coliegate ad occasioni precarie di lavoro". La ricorrente deduce, infatti, che l’art. 8 del ccnl del 1994, così come integrato dall’accordo 25-9-97, subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda, per cui l’interpretazione di tale accordo compiuta dalla Corte torinese "risulta viziata, oltre che dall’erronea lettura della L. n. 56 del 1987, art. 23 che ha condizionato, viziandola irrimediabilmente, anche la successiva esegesi della disciplina contrattuale, anche dall’autonoma e concorrente violazione delle regole ermeneutiche legali di cui all’art. 1362 e ss. c.c. (ed in particolare dei criterio letterale e de comportamento delle parti posteriore alla stipulazione)".

I motivo non può essere accolto, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c. come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze dello stesso tenore (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1- 2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva della L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 dei 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare su medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato" (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove, però, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8- 2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l., 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza dei presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v. fra le altre, Cass. 1-10- 2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base ai detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto a contratto in esame per il solo fatto che io stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo (tale considerazione è stata considerata assorbita dalla Corte di Torino in ragione della ritenuta necessità della prova del collegamento concreto della assunzione de qua con la ristrutturazione in atto). In tal senso, quindi, va respinto il ricorso principale, in parte correggendosi, come sopra, la motivazione dell’impugnata sentenza, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo a risarcimento dei danno.

Al riguardo, osserva il Collegio che, con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la società ricorrente, invoca, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

La richiesta della società è contrastata, sotto vari profili, dalla difesa dell’intimata.

Orbene, a prescindere dall’esame delle obiezioni da quest’ultima svolte in ordine alla problematica relativa alla possibilità di ricomprendere tra i giudizi pendenti cui i comma 7 della citata norma applica i precedenti commi 5 e 6 anche il giudizio di cassazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nei giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina de rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sta in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura dei controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr.

Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070). Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Devono dichiararsi, invece, inammissibili sia il ricorso incidentale condizionato che quello autonomo, in quanto, premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c., ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore dei D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), mancano i quesiti di diritto imposti dalla detta norma.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda i solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare, il quesito di diritto, in sostanza, deve integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4- 2009 n. 8463) e "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v.

Cass. 30-9-2008 n. 24339). Pertanto, come è stato più volte affermato da questa Corte e va qui nuovamente enunciato ex art. 384 c.p.c., "è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte" (v.

Cass, S.U 26-3-2007 n. 7258, Cass. 7-11-2007 n. 23153), non potendo, peraltro, il quesito stesso desumersi dai contenuto del motivo, "poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste proprio nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta dei principio di diritto e, quindi, al migliore esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità" (v. Cass. 24-7-2008 n. 2040, cfr. Cass. S.U. 10-9-2009 n. 19444).

Orbene, nella fattispecie, il ricorrente incidentale, che pur ha ampiamente illustrato i singoli motivi di ricorso, riguardanti sia asserite violazioni di norme di diritto che censure riferite all’art. 360 c.p.c., n. 5, non ha formulato alcun quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nè ha prospettato, sia pure in modo sintetico, le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Conclusivamente, deve respingersi il ricorso principale e dichiararsi l’inammissibilità di quello incidentale.

La sostanziale soccombenza della società costituisce valido motivo per porre le spese di lite de presente giudizio a carico della stessa. Va ordinata la distrazione delle stesse in favore dell’avv. Maurizio Scavone, unico sottoscrittore dei controricorso, che ha dichiarato di averle anticipate.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale e condanna la società ricorrente principale ai pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 78,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Maurizio Scavone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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