Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-05-2011, n. 11569

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva, in particolare, dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro con decorrenza 22 dicembre 2000 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con G.G..

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; il lavoratore ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso contiene due distinti motivi; in entrambi viene denunziata violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e più precisamente: dell’art. 1362 e segg. cod. civ. (primo motivo) e degli artt. 1217 e 1233 cod. civ. (secondo motivo); col primo motivo viene altresì denunziato il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’efficacia dell’accordo in data 25 settembre 1997 ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Poichè la sentenza è stata depositata in data 5 maggio 2006, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica al presente ricorso per cassazione il disposto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. in base al quale è necessario, a pena di inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso, nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Quanto al quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. S.U. 16 novembre 2007 n. 23732) ha chiarito che esso deve essere formulato in modo esplicito e deve essere tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso; quanto all’ipotesi di censura ex art. 360, comma 1, n. 5, è stato precisato (cfr., in particolare, Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603) che la stessa deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze quanto alla formulazione del ricorso e alla valutazione della sua ammissibilità.

Nel caso di specie non sono stati formulati i quesiti di diritto nè, con riferimento alla prima censura, nella parte in cui si riferisce al vizio di motivazione, è rinvenibile il "momento di sintesi" nell’accezione sopra indicata.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Non incide sulla suddetta conclusione la circostanza che la seconda censura di cui ai ricorso riguarda le conseguenze economiche della declaratoria di illegittimità del termine in relazione alle quali si pone il problema dell’applicabilità dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010, del seguente tenore:

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421c.p.c..

Ed infatti deve osservarsi che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n. 4070); in tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria; in particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano tardivi o generici, e, ove, come nel caso in esame, il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, tali motivi siano altresì ammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ.; ne consegue che l’inammissibilità della censura in ordine alle conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine produce la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze.

In applicazione del criterio della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo; tali spese devono essere distratte a favore dell’avv. Gianni Emilio Iacobelli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 33,00 oltre Euro 2.500 (duemilacinquecento) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’avv. Gianni Emilio Iacobelli antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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