T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 14-03-2011, n. 2232 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dal Prefetto di Roma in data 8.11.2010 prot. n. rm 7067641N A.S.A./8, notificato il 4.12.2010 con il quale è stata disposta la revoca della patente.

Avverso il provvedimento impugnato sono state proposte censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando le censure avanzate dal ricorrente, affermando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con nota in data 28.2.2011, depositata il 1°.3.2011, il ricorrente ha "rinunciato alla camera di consiglio’, rappresentando che: – con ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Roma depositata il 15.2.2011 è stato corretto un errore materiale contenuto nella sentenza emessa dalla medesima Autorità giudiziaria il 15.2.2011 in relazione al procedimento penale RG n. 619/2010 Sez. 2^ I.E., eliminando la previsione della "revoca della patente"; – a seguito di ciò, in data 28.2.2011 l’interessato ha ottenuto la restituzione della patente.

Dal tenore della nota datata 28.2.2011 risulta, quindi, che il ricorrente non ha più interesse a coltivare il ricorso, come dimostrato dal fatto che il difensore della parte ricorrente all’udienza del 10.3.2011 ha precisato che la nota in data 28.2.2011 è da intendersi quale istanza di rinuncia al ricorso.

All’udienza del 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che il giudizio debba essere dichiarato estinto ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, c.p.a..

Sussistono giustificati motivi – legati alla particolarità della vicenda – per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– dichiara estinto il giudizio per rinuncia;

– compensa tra le parti le spese di lite;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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