Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 16-03-2011, n. 10655 ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il GIP del Tribunale di Udine, con sentenza in data 24/06/2010, applicava, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata nei confronti di P.M. per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), comma 2 sexies, e per quello di rifiuto di cui all’art. 186 comma 7 del medesimo codice (fatto del (OMISSIS)). L’imputato era accusato del reato ex art. 186 C.d.S. perchè, sottopostosi ad un primo esame dell’alcol-test, il tasso alcolemico era risultato pari a 2,25 g/l;

peraltro, successivamente egli si era rifiutato di sottoporsi alla seconda prova stabilita, per cui gli era stato contestato anche il reato di rifiuto. Per i due reati, legati dal vincolo della continuazione, veniva applicata la pena di mesi tre giorni dieci di arresto ed Euro 2.700,00 di ammenda. Inoltre, il Giudice applicava la sospensione della patente di guida, in ordine alle due contravvenzioni pari ad anni tre mesi otto; nonchè la confisca della vettura.

2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.

Contestava la configurabilità del reato di rifiuto a sottoporsi all’alcol-test, atteso che in verità una prima prova egli l’aveva effettuata ed era stata apprezzata nel senso di consentire la contestazione dell’ipotesi più grave (del comma 2, lett. c) di guida in stato di ebbrezza.

Riteneva eccessiva la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, come disposta. Chiedeva l’annullamento della decisione limitatamente all’affermazione di penale responsabilità per il reato art. 186 C.d.S., ex comma 7, nonchè per l’eccessività della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto perchè fondato, sia pure sotto profili in parte non coincidenti con quelli prospettati dal ricorrente.

Si osserva che appare contraddittoria ed incompatibile l’applicazione della pena, in ordine al medesimo episodio, contestualmente per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e per il reato di rifiuto previsto nel successivo comma 7 dello stesso articolo. Invero, la prima ipotesi contravvenzionale richiede l’accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, verifica ottenuta mediante due determinazioni concordanti eseguite ad un intervallo di tempo di cinque minuti (v. art. 379 Reg. cod. strada). A sua volta, la fattispecie criminosa del rifiuto presuppone appunto che l’imputato non abbia acconsentito a sottoporsi ai due accertamenti, circa la misura della concentrazione alcolica, con l’etilometro. Il che è avvenuto nel caso in esame.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, venendo meno il patto sulla pena intercorso fra le parti perchè non legittimo. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Udine per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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