T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 2245

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, in possesso di diploma di laurea in "Economia e Commercio", e/o di diploma di "Ragioniere" o di titolo equipollente, esercitano tutti da anni la professione di consulente tributario e fiscale e sono iscritti all’Associazione Nazionale Consulenti Tributari Italiani (A.N.C.I.T.) ed alla Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari (L.A.P.E.T.).

Tutti hanno avanzato istanza all’Amministrazione finanziaria, per essere abilitati (rectius: autorizzati) alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (da loro assistiti).

Con i provvedimenti indicati in epigrafe l’Amministrazione ha però respinto le richieste di abilitazione, in quanto gli istanti, pur possedendo tutti gli altri requisiti necessari, non risultano iscritti nei ruoli dei periti ed esperti per la "subcategoria tributi", tenuti dalle Camere di Commercio.

Poiché tale requisito non era richiesto per gli operatori nella Provincia di Venezia (e ciò in quanto in tale Provincia non era stato istituito il relativo "ruolo camerale"), gli interessati hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR chiedendo l’annullamento dei provvedimenti in questione.

Ritualmente costituitasi l’Amministrazione si è, in un primo momento, opposta all’accoglimento del gravame.

Successivamente ed in pendenza di giudizio, il Ministro delle Finanze ha adottato il decreto 19.4.2001 (avente ad oggetto l’"Ampliamento delle categorie di soggetti da includere tra gli incaricati alla trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni"), mediante cui ha chiarito che possono essere abilitati alla trasmissione telematica tutti "coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale"; e dunque anche i ricorrenti.

E’ pertanto evidente che la materia del contendere è cessata.

Circostanza, questa, rappresentata dagli stessi Difensori dei ricorrenti, che hanno depositato una memoria nella quale affermano che "l’Amministrazione resistente ha riconosciuto l’illegittimità degli impugnati provvedimenti ed ha pertanto provveduto a sanare la denunciata situazione", mediante il rilascio delle invocate abilitazioni.

Pur rappresentando che il loro interesse è stato pienamente soddisfatto con il decreto sopravvenuto, i ricorrenti hanno insistito per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali.

Non resta pertanto al Collegio che prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, e dichiararla ai fini dell’estinzione del giudizio.

Poiché, però, il provvedimento satisfattivo è sopraggiunto allorquando il giudizio era ormai pendente, si ravvisano giuste ragioni – in aderenza alla richiesta della Difesa dei ricorrenti – per condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 3000,00, oltre IVA e CPA..
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali nella misura e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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