T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-03-2011, n. 2243 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che la società ricorrente opera nel settore della distribuzione di bevande attraverso l’installazione di apparecchi distributori automatici da collocare presso i destinatari del servizio;

che nel settembre del 2002 la predetta società ha offerto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di installare (mediante cessione in comodato d’uso) e gestire presso gli uffici di Via Veneto 56/58 (Ministeri del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), una serie di distributori automatici per l’erogazione di bevande ai dipendenti;

che con nota del dicembre 2002 la Presidenza del Consiglio ha accettato i termini dell’offerta;

che, pertanto, la ricorrente ha installato quattro distributori automatici per l’erogazione di bevande nella predetta sede di Via Veneto, per un periodo di tre anni;

che la Presidenza dl Consiglio ha precisato, in sede di conclusione del contratto, che le spese di installazione e di manutenzione degli apparecchi di distribuzione sarebbero state a totale carico della società ricorrente;

che però in data 7.9.2009 l’Agenzia del Demanio – Filiale del Lazio ha inopinatamente notificato alla ricorrente una intimazione di pagamento della somma di Euro.6.863,62 per l’utilizzo della porzione dell’immobile occupata dai quattro distributori automatici in questione;

che avverso tale intimazione la ricorrente ha proposto ricorso gerarchico alla Direzione Normativa dell’Agenzia del Demanio, deducendo che l’accordo non prevedeva che l’occupazione dello spazio per l’installazione dei distributori dovesse essere autonomamente "remunerata";

che con determinazione prot. 2010/5098/DNC del 5.2.2010, notificata mediante servizio postale l 15.3.2010, la competente Direzione dell’Agenzia del Demanio, ha respinto il ricorso gerarchico; ed ha conseguentemente adottato e notificato una seconda intimazione avente ad oggetto il pagamento dell’indennità di occupazione di spazi pubblici;

che con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato le predette determinazioni chiedendone l’annullamento con vittoria di spese;

che con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione, per falsa ed erronea applicazione, del DPR 296/2005 deducendo che tale norma non è applicabile alla fattispecie; e ciò in quanto l’attività condotta non si basa su un atto di concessione per occupazione o uso di spazi demaniali, ma su un accordo avente ad oggetto la prestazione di un servizio di fornitura mediante una modalità particolare (consistente nella concessione in comodato d’uso alla stessa Amministrazione dei distributori automatici);

che con il secondo mezzo di gravame la ricorrente lamenta altresì violazione dell’art.3 della l. 241 del 1990, ed eccesso di potere sotto vari profili, deducendo che la motivazione del provvedimento è incongrua;

ritenuto, in diritto:

che il ricorso meriti accoglimento per il primo, assorbente, motivo;

che, invero, l’accordo contrattuale non prevedeva affatto che occorresse pagare una indennità per l’occupazione degli spazi da destinare alla installazione dei distributori; e che in assenza di precise previsioni al riguardo era ovvio che gli spazi in questione dovessero essere occupati gratuitamente, posto che l’istallazione di apparecchi implica necessariamente l’utilizzazione di idonei spazi dove collocarli;

che, in ogni caso, è intuitivo (e perciostesso ovvio) che la concessione in comodato d’uso di una res destinata ad essere ubicata ed utilizzata presso i locali del comodatario comporti l’obbligo a carico di quest’ultimo di ubicarla e di conservarla in un luogo conveniente a ciò (da lui stesso) adibito;

che (alla luce dei canoni ermeneutici che impongono di interpretare il contratto in conformità alla originaria intenzione delle parti, ricavabile dal loro comportamento nel corso delle trattative; e di valorizzare, in caso di incertezza, il principio del massimo equilibrio fra le reciproche prestazioni la pretesa dell’Amministrazione si appalesa incongrua ed in stridente contrasto tanto con il contenuto letterale che con lo "spirito" dell’accordo intercorso con la ricorrente;

ritenuto, in conclusione, che il provvedimento vada annullato siccome illegittimo; e che sussistano giuste ragioni per condannare l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro.1500,00;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura indicata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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