Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-01-2011) 16-03-2011, n. 10747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.C.V., amministratore unico della società Chemetron Chimica s.p.a., veniva rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 388 c.p., commi 3 e 4, per avere, nella sua qualità di custode ex art. 559 c.p.c., sottratto beni al pignoramento disposto dal giudice dell’esecuzione, concedendo in locazione l’immobile appartenente alla sua società, senza alcuna autorizzazione da parte dell’organo della procedura esecutiva, nonchè per il reato di peculato di cui all’art. 314 c.p., per essersi appropriato, sempre in qualità di custode, del canone annuo dell’immobile dato in locazione.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al primo reato per mancanza di querela; quanto all’altro reato ha ritenuto che la condotta di appropriazione dei canoni di locazione rientrasse nella fattispecie di cui all’art. 388, comma 4, escludendo che potesse integrare il peculato, e ha conseguentemente assolto l’imputato per insussistenza del fatto.

Contro questa decisione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha proposto ricorso immediato per cassazione, limitatamente al capo relativo all’assoluzione di cui al capo b), deducendo l’erronea applicazione della legge penale, per avere ritenuto speciale la norma di cui all’art. 388 c.p. rispetto alla fattispecie di cui all’art. 314 c.p.. In particolare il ricorrente assume che nel caso in esame non possa ritenersi assorbita la condotta di esazione dei canoni derivanti dalla locazione con quella di sottrazione del bene, con la conseguente configurabilità del delitto di peculato in ragione della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dall’imputato, quale custode del bene pignorato.

Il ricorso non appare fondato.

Il pubblico ministero ricorrente si è limitato a contestare la qualità di norma speciale riconosciuta all’art. 388 c.p. in rapporto all’art. 314 c.p., senza tenere in alcuna considerazione che la sentenza impugnata ha comunque sostenuto il difetto di elementi di prova sia sulla destinazione delle somme, sia sul fatto che l’imputato le abbia effettivamente distratte dalle casse sociali della Chemintron. Ne consegue che, in assenza di tali prove, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto configurabile il solo delitto di cui all’art. 388 c.p., comma 4, in quanto è risultata dimostrata solo la sottrazione dei canoni al pignoramento, dovendo escludersi la sussistenza del peculato. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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