Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 16-03-2011, n. 10787 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 18 novembre 2010 S.S. ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto dai suoi difensori contro il provvedimento sopra indicato.

2. Deve, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d).

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 300 Euro.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 300 (trecento) Euro in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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