T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2254 Obbligo dell’Amministrazione di uniformarsi al giudicato Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato nei termini, il ricorrente- notificazione di apposito atto di diffida e messa in mora in data 711.10.2010- ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Roma n. 6716/08emesso in data 30.4.2008, notificato in data 4.6.2008, munita del decreto di esecutorietà ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. in data 18.11.2008, munito della formula esecutiva in data 19.1.2009 e nuovamente notificato in data 1116.2.2009- con il quale è stato ingiunto al Comune di Soverato il pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 17.670,56 oltre interessi dalla domanda e fino al soddisfo e spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 738,00.

L’amministrazione comunale, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.

Alla camera di consiglio del 24.1.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.
Motivi della decisione

Nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge, il ricorso in trattazione deve essere accolto siccome fondato nel merito.

Deve, tuttavia, specificarsi quanto segue in ordine alla somma in concreto richiesta da parte del ricorrente.

Ed infatti questi, dopo avere dato atto dell’intervenuta notifica di apposito atto di precetto e di pignoramento presso terzi, nonché dell’esito negativo della detta procedura esecutiva ordinaria, con il ricorso in trattazione ha richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 20.514,03 quale somma indicata nel richiamato atto di precetto e risultante dalla somma della sorte capitale e degli interessi nonché delle spese riportate nel decreto ingiuntivo di cui trattasi nonché le spese successive e di precetto.

Al riguardo deve, tuttavia, rilevarsi che, per giurisprudenza consolidata sul punto, il giudicato che discende dai decreti ingiuntivi comporta l’obbligo per il Comune di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di quanto dovuto sulla sola base di quanto statuito nei decreti stessi e gli interessi legali per il ritardato pagamento (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 16 dicembre 2010, n. 2962) e che sono, altresì, dovute in sede di ottemperanza le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono, invece, dovute le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss., c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. CampaniaNapoli, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 242; T.A.R. Lazio- Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348).

Nei limiti che precedono, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Soverato di provvedere al pagamento della somma di cui in motivazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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