T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2251 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con decreto ingiuntivo n. 1559 del 22 gennaio 2003, il Giudice di Pace di Roma ha ingiunto al Comune di Mazzano Romano di pagare al ricorrente la somma di euro 974,03 oltre agli interessi legali (a decorrere dal 25 gennaio 2002) ed alle spese della procedura monitoria (ovvero euro 15,50 per spese, euro 144,61 per competenze ed euro 46,50 per onorari oltre IVA e CPA);

– che il predetto decreto, non opposto, è stato munito di formula esecutiva in data 21 maggio 2003;

– che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza di cui all’art. 37 l. TAR ed all’art. 27 n. 4), t.u. Cons. Stato (ora art. 112, comma 2, lett. c del D.lgs n. 104/2010);

– che, pertanto, non risultando eseguito il decreto ingiuntivo n. 1559/2003, il ricorso (notificato in data 25 ottobre 2010 e depositato l’11 novembre 2010) deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Mazzano Romano di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando al ricorrente la somma ivi indicata, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’Amministrazione comunale di Mazzano Romano non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Mazzano Romano, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 1559/2003 provvedendo al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 974,03 oltre agli interessi legali (a decorrere dal 25 gennaio 2002) ed alle spese della procedura monitoria (ovvero euro 15,50 per spese, euro 144,61 per competenze ed euro 46,50 per onorari oltre IVA e CPA);

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 700,00 (settecento/00), da porsi a carico del Comune di Mazzano Romano;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Mazzano Romano, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *