Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 16-03-2011, n. 10782 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 24 gennaio 2005, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, decidendo all’esito di udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa, sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero relativamente al procedimento penale a carico di B.G. e altri, emetteva ordinanza con la quale rimetteva gli atti al pubblico ministero affinchè procedesse a ulteriori indagini, a norma dell’art. 409 c.p.p., comma 4.

In data 14 marzo 2007, il pubblico ministero, rilevato che, dato il tempo trascorso, non era possibile svolgere utilmente ulteriori indagini, richiedeva nuovamente l’archiviazione del procedimento, senza notiziarne la persona offesa, che nell’atto di denuncia-querela aveva precisato di voler esserne informata.

In accoglimento di tale richiesta, senza procedere alla fissazione della udienza camerale, il G.i.p. emetteva il decreto di archiviazione indicato in epigrafe, osservando che gli elementi acquisiti non erano idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

2. Ricorre la persona offesa, a mezzo dell’avv. Massimo Dal Ben, che denuncia la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, e la illegittimità del decreto impugnato, emesso de plano.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, risultando dagli atti che della nuova richiesta di archiviazione, formulata dal p.m. dopo l’espletamento delle nuove indagini, non è stato dato avviso alla persona offesa, così impedendogli di proporre opposizione e di partecipare eventualmente alla udienza camerale relativa alla decisione sulla nuova richiesta del p.m. (v. al riguardo Sez. un., n. 23909, 27 maggio 2010, Simoni).

2. Il decreto impugnato va dunque annullato e deve essere disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento che provvedere alla formalità dell’avviso alla persona offesa della nuova richiesta di archiviazione.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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