T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2307

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la ricorrente ha proposto impugnazione avverso la determina della Provincia di Rieti -Dirigente del VI Settore Caccia e Pesca datata 21.9.09 e comunicata alla ricorrente il 23.9.09 con cui è stata disposta la sospensione della pesca professionale nel Lago del Salto sino a tutto il 2011, nonchè della delibera della Giunta provinciale n. 186 del 21.9.09.

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di competenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Rieti deducendo in via preliminare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.

Con motivi aggiunti ritualmente proposti la ricorrente impugnava altresì il verbale della Commissione Consultiva sulla pesca dell’8 gennaio 2008 deducendone la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili.

Alla udienza del 24 febbraio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente il Collegio deve esaminare la eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla Provincia di Rieti.

In particolare, secondo la tesi prospettata dalla parte resistente, l’UNCI, in quanto associazione rappresentativa del settore cooperazione, sarebbe legittimata ad agire in giudizio solo se e nella misura in cui risulti titolare di un interesse collettivo che, nella specie, sarebbe mancante in relazione alla assenza, nella zona del reatino, di alcuna società cooperativa in grado di svolgere attività nel settore ittico e ciò a seguito dell’intervenuto annullamento della licenza professionale di pesca in capo all’unica società cooperativa esistente in zona (Cooperativa Valle del Turano e del Salto s.r.l.).

L’eccezione è infondata.

Rileva il Collegio come il concetto di "vicinitas" deve essere inteso quale stabile collegamento territoriale tra l’area di afferenza dell’attività dell’ente associativo e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (si veda Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2009, n. 2549 "Appare priva del requisito dello stabile collegamento territoriale l’associazione che non sia formata da commercianti del quartiere interessato dal provvedimento amministrativo impugnato, dal momento che – affinché possa dirsi trasformato l’interesse diffuso in interesse collettivo, così divenendo interesse legittimo tutelabile in giudizio – è necessario che: 1) l’ente dimostri la sua rappresentatività rispetto all’interesse che intende proteggere, il quale deve essere desunto dal fatto che deve trattarsi di un ente il cui statuto preveda come fine istituzionale la protezione di un dato interesse diffuso o collettivo; 2) che l’ente sia in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che deve svolgere all’esterno la propria attività in via continuativa; 3) che sussista uno stabile collegamento territoriale tra l’area di afferenza dell’attività dell’ente e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (vicinitas)").

Non v’è dubbio, allora, che nella fattispecie in oggetto la Federazione Regionale UNCI del Lazio risulti ente idoneo a tutelare gli interessi delle cooperative iscritte per ciò che concerne il settore della pesca nel territorio della Regione Lazio a prescindere dalla concreta sussistenza di società cooperative nell’ambito della determinata zona territoriale (Provincia di Rieti) su cui incide il provvedimento lesivo.

D’altra parte – così come rilevato anche in sede di discussione del ricorso – nella zona del reatino opera ancora la Cooperativa Pescatori Valle del Turano e del Salto s.r.l. il cui ricorso avverso l’annullamento della licenza di pesca è stato accolto con sentenza n. 1386/2011 di questa stessa Sezione del Tribunale Amministrativo.

Nel merito il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di competenza del dirigente alla emissione dell’atto di sospensione di cui all’odierno ricorso.

Rileva il Collegio come il potere di vietare la pesca professionale (per un determinato periodo di tempo) sia attribuito dall’art. 15 L.R. n. 87/1990 alla competenza del Presidente della Giunta Regionale e non già a quella del dirigente ovvero della Giunta Regionale.

Sotto tale profilo, del resto, a nulla varrebbe il richiamo al disposto di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 – in tema di disciplina e funzioni dei dirigenti – in considerazione del fatto che la scelta di vietare la pesca professionale costituisce atto di indirizzo politicoamministrativo e non già di mera gestione implicando valutazioni squisitamente discrezionali connesse a scelte di ampio livello.

Invero, mentre gli atti di gestione includono funzioni dirette a dare adempimento ai fini istituzionali posti da un atto di indirizzo o direttamente dal legislatore, oppure includono determinazioni destinate ad applicare, pure con qualche margine di discrezionalità, criteri predeterminati per legge, attengono alla funzione di indirizzo gli atti più squisitamente discrezionali, implicanti scelte di ampio livello.

Orbene, l’impugnato provvedimento non è riconducibile ad un adempimento previsto dal legislatore nell’interesse collettivo, ma sottintende un momento di scelta politica dell’Amministrazione e come tale esula necessariamente dalle attribuzioni proprie dell’organo amministrativo (si veda anche TAR ToscanaFirenze, Sez. III, 18 gennaio 2010, n. 38; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8 aprile 2010, n. 1830).

L’intervenuta adozione del provvedimento da parte del dirigente in luogo del Presidente della Giunta Provinciale determina la illegittimità dello stesso con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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