Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-12-2010) 16-03-2011, n. 10745

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza in data 1 febbraio 2008 del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con la quale L.A. M. veniva condannata alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa in quanto responsabile del reato di cui all’art. 570 c.p., (comma 1), per avere abbandonato il domicilio domestico sottraendosi agli obblighi di assistenza nei confronti dei quattro figli minori (in (OMISSIS)).

2. Osservava la Corte di appello che, seppure l’allontanamento dal domicilio domestico poteva ritenersi dovuto al timore della L. di un pregiudizio alla incolumità fisica in relazione alla condotta violenta del marito, da lei denunciato in precedenza per lesioni personali, non poteva invece essere giustificato il completo disinteresse della imputata nei confronti dei figli minori, durato per circa quattro anni, nel corso della quale la stessa non aveva mantenuto alcun contatto con i figli, neppure mediante telefonate. Tale condotta integrava appieno la fattispecie di cui all’art. 570 cod. pen., comma 1. 3. Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore avv. Carmine Verde, che, con un unico motivo, denuncia la violazione dell’art. 570 cod. pen., e il vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato contestato, osservando che, pacifico essendo che la L. era stata costretta a lasciare il domicilio domestico per la condotta violenta del marito, doveva ritenersi per la medesima ragione scriminato il suo mancato rientro in famiglia, e che, d’altra parte, la stessa non aveva mai cessato di informarsi sulle condizioni di vita dei figli.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto la ricorrente si limita genericamente a criticare la sentenza impugnata, senza tenere conto delle pertinenti considerazioni in essa svolte, in particolare con riferimento alla assenza di giustificazione di una condotta di totale disinteresse verso i figli mostrata dall’imputata per circa quattro anni, che non poteva essere scusata facendosi esclusivamente leva sul timore in cui essa versava per l’indole violeta del marito.

2. Tuttavia, a norma dell’art. 609 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in punto di determinazione della pena, illegalmente stabilita dai giudici di merito in quella detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, pur essendosi ritenuta sussistente nella specie l’ipotesi di cui all’art. 570 cod. pen., comma 1, che prevede in via alternativa la pena della reclusione e quella della multa.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia alla Corte di appello di Salerno per la determinazione della stessa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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