T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2306 Prove d’esame

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le;
Svolgimento del processo

Con DD.DD. del 24 luglio 2007, pubblicati con circolare n. 183/2007 sono stati emanati i bandi di selezione per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 per i profili professionali di Archeologo, Architetto, Archivista, Bibliotecario, Capo Tecnico, Esperto in comunicazione e informazione, Funzionario Amministrativo ed economico finanziario, Informatico, Restauratore conservatore e Storico dell’arte.

Al riguardo, con accordo del 13 luglio 2007 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, in attuazione dell’art. 15 del CCNL 1998/2001, venivano definite le procedure, i requisiti, i posti messi a concorso, i punteggi da attribuire e le modalità formative in ordine al passaggio dall’Area B alla posizione economica C1.

Con Circolare n. 183 del 24 luglio 2007, il Ministero procedeva ad emanare i bandi per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1, con cui veniva prevista la data del 30 settembre 2007 (poi prorogato al 31 ottobre 2007) per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione ed il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli valutabili. Ogni singolo bando per i relativi profili professionali fissava i seguenti requisiti di partecipazione: "essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, alternativi tra loro: Anzianità minima nelle seguenti posizione economiche dell’area B, con riferimento alla relativa decorrenza giuridica: nove anni nella posizione economica B1, sette anni nella posizione economica B2, cinque anni nella posizione economica B3. In questo caso, il candidato dovrà essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Diploma di laurea afferente alla professionalità di cui al presente bando".

I ricorrenti, confidando peraltro nella certa emendazione del predetto bando in conformità sopra evidenziato, non avendo maturato l’anzianità richiesta nella singola posizione economica rivestita, decidevano di non presentare domanda o di non impugnare il provvedimento di esclusione alla selezione. Altri, dopo il provvedimento di esclusione per mancanza del requisito della anzianità, sono stati riammessi alla selezione dalla Amministrazione.

Con Circolare n. 20 del 15 settembre 2009, l’Amministrazione, in riferimento alla procedura per il passaggio dall’Area B alla posizione economica C1, si ravvedeva del suddetto vizio in cui era incorsa emanando il Bando, disponendo: – la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande alla data del 28 settembre 2009; – in relazione al requisito dell’anzianità che "in generale per il calcolo del suddetto requisito viene considerata l’anzianità di Area (9 anni). Restano peraltro immutati i requisiti di anzianità previsti nel CCNL: 7 anni in B2 e 5 anni in B3. Tali anzianità si possono raggiungere sommando le anzianità pregresse"; di lasciare immutata la data del 31 ottobre 2007 per il possesso dei titoli ed anzianità valutabili ai fini della selezione.

Con Circolare n. 207 del 21 luglio 2009, l’Amministrazione procedeva a trasmettere ai Direttori degli Uffici e Istituti Centrali e Periferici i bandi integrativi con i quali venivano riaperti i termini di partecipazione alle selezioni, adeguati anche in ragione "delle sentenze ed ordinanze con le quali i TAR hanno accolto i ricorsi prodotti da alcuni candidati in relazione al requisito dell’anzianità minima per i passaggi dall’Area B alla posizione economica C1". L’Amministrazione inoltre provvedeva a fare salve "tutte le domande già prodotte a seguito della pubblicazione del bando emanato con DD 24 luglio 2007 ed integrato con DD 16 ottobre 2007", specificando che "sono fatte salve sia le domande di tutti coloro che sono stati esclusi per mancanza del requisito dell’anzianità a prescindere che abbiano fatto ricorso o meno. Per quest’ultima tipologia di candidati si provvederà alla riammissione alle procedure di riqualificazione".

I nuovi bandi con la riapertura dei termini erano rivolti a tutti i dipendenti in servizio effettivo ovvero organicamente assegnati all’Ufficio ma in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre Amministrazioni o in posizione di distacco presso Biblioteche annesse a monumenti nazionali ai sensi della L. 12 agosto 1993, n. 320.

Peraltro con ricorso al TAR Lazio, iscritto al n. 9861/2009, un gruppo di dipendenti della Amministrazione impugnava la Circolare del Ministero n. 207/2009 chiedendone l’Annullamento previa sospensiva. Il TAR respingeva la sospensiva ma il Consiglio di Stato, in sede di appello, riteneva il ricorso assistito dal prescritto fumus boni iuris in relazione al malgoverno del principio del divieto di estensione degli effetti del giudicato.

Con circolare n. 187/2010 l’Amministrazione, vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1872/2010 con la quale si ordinava la sospensione delle procedure fissate con i bandi integrativi emanati con Circolare n. 207/2009, decretava di procedere all’espletamento delle prove orali delle procedure di selezione per il passaggio dall’area B alla posizione economica C1 limitatamente ai candidati in possesso dei requisiti previsti dai bandi emanati con i DD.DD. 24 luglio 2007.

Deducono i ricorrenti la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto un unico articolato profilo.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Preliminarmente il Collegio rileva – condividendo quanto già più volte rilevato dalla giurisprudenza dello stesso T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato – che la ratio della prescrizione relativa al requisito di anni di servizio per la partecipazione alla selezione vada individuata nell’esperienza professionale acquisita (cfr. T.A.R. Lazio sez. II bis n. 9498/07; Cons. Stato sez. VI 4928/08).

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 4928/08 ha chiarito che:

"- il bando di concorso si limita a prevedere il requisito del numero di anni di anzianità prestati nelle differenti posizioni B3 (5 anni), B2 (7 anni) e B1 (9 anni), senza in alcun modo escludere che, in caso di passaggio alla superiore posizione, il dipendente possa essere penalizzato in modo da perdere il requisito già maturato nella posizione inferiore, idoneo a legittimare la partecipazione al concorso;

– ogni diversa interpretazione contrasta con il tenore letterale del bando e sarebbe comunque del tutto irragionevole, determinando una ingiustificata disparità tra chi, pur avendo maturato l’anzianità richiesta dal bando, è poi progredito nella propria posizione e chi, invece, ha maturato la stessa anzianità, ma non ha partecipato, o addirittura ha partecipato con esito negativo, alle precedenti procedure di progressione;

– alcun contrario elemento può essere tratto dal modello di domanda allegato al bando, che peraltro non contiene puntuali indicazioni sul predetto requisito e dal CCNL, che anche non contiene disposizioni esplicitamente contrastanti con il descritto contenuto del bando (non essendo, peraltro, il parere dell’ARAN stato emesso ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 165/01 ed essendo, comunque, non vincolante al fine dell’interpretazione di un bando di concorso)".

Ciò premesso occorre peraltro rilevare – in relazione al disposto di cui all’art. 41, comma 6, D.L. n. 207/2008 che ha prorogato anche per gli anni successivi al 2008 il divieto di estensione del giudicato (ovvero delle decisioni esecutive) in materia di personale delle amministrazioni pubbliche – che la generalizzata riapertura dei termini per la presentazione delle domande a soggetti estranei alle decisioni giurisdizionali, seppure con riferimento a requisiti e titoli già maturati alla data del 31 ottobre 2007, – già valutata illegittima da questo Tribunale relativamente al ricorso n. 9861/2009 -produce un effetto estensivo del giudicato in violazione delle disposizioni normative richiamate ed è in grado di incidere sulla procedura relativa al passaggio del personale dall’area B alla posizione economica C1.

Gli odierni ricorrenti – così come risulta dal ricorso – non hanno presentato domanda di partecipazione all’originario bando di concorso o, comunque, non hanno provveduto ad impugnare il provvedimento di esclusione alla selezione di cui agli originari bandi; per cui non possono, per quanto sopra, dolersi della esclusione alla procedura di riammissione che, come più volte rilevato, non può estendersi a soggetti che non abbiano presentato ricorso e che non abbiano ottenuto una pronuncia giurisdizionale favorevole relativamente ai bandi emanati con DD.DD. 24 luglio 2007.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *