T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2305

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento della questura di Roma del 14.11.2008 con il quale è stata rigettata la sua richiesta di rilascio della carta di soggiorno (oggi denominato Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo).

Il diniego è motivato sull’assunto della insufficienza del reddito del ricorrente rispetto a quanto previsto dall’art. 9, comma 1 del d.lgs. 286/98 così come modificato dal d.lgs. n. 3 del 2007, ovvero "non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’articolo 29, comma 3, lettera b)".

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente contesta il presupposto in fatto del provvedimento impugnato in quanto egli disponeva di un reddito di 8.428 euro nel 2005 e di 7.395 nel 2006, mentre l’assegno annuo sociale era rispettivamente di 4.874, 61 euro nel 2005 e di 4.962, 36 euro nel 2006. Sostiene inoltre il ricorrente che se la questura ha fatto riferimento al reddito necessario per garantire il sostentamento della famiglia (cfr. art. 29, comma 3 lett. b) d.lgs. 286/1998), è caduta in errore, in quanto la domanda era personale e comunque all’epoca della presentazione della medesima i familiari non erano nemmeno giunti in Italia.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’illogicità del provvedimento in quanto egli sarebbe in possesso di tutti i requisiti richiesti per ottenere addirittura la cittadinanza italiana.

L’amministrazione intimata non ha depositato memorie difensive.

L’istanza cautelare è stata respinta all’udienza del 28.5.2008.

La difesa del ricorrente ha depositato una memoria insistendo nelle ragioni del ricorso e presentando attestazioni dei redditi percepiti dal ricorrente e dalla moglie negli anni successivi, ampiamente superiori ai redditi minimi previsti dalla legge.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In base agli atti di causa e a quanto si evince dallo stesso provvedimento impugnato, il ricorrente produsse, allegato all’istanza, il suo CUD 2006 (relativo ai redditi prodotti nel 2005) dal quale emergeva la disponibilità di un reddito superiore all’ammontare dell’assegno sociale per quell’anno. D’altro canto non risulta che il ricorrente avesse formulato una richiesta anche relativa ai familiari né la determinazione impugnata fa riferimento alcuno, tantomeno espresso, a tale evenienza.

Il provvedimento impugnato pertanto deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 1500, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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