Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11840 confini

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Svolgimento del processo

Con citazione del 10.12.1996 B.S. esponeva di essere proprietario del terreno in (OMISSIS) in catasto al foglio 33, m. n. 347 ex 119b di are 54,89 e m. n. 348 ex 119c di are 8,12 e che A. P., proprietario confinante aveva eretto un muro di recinzione sconfinando sul m. n. 348 di sua proprietà.

Chiedeva al Pretore di Verona di accertare l’esatta linea di demarcazione tra il mappale 348 ed il mappale 86 di proprietà del convenuto, con condanna al rilascio del terreno che, con la costruzione del muro, gli era stata usurpata. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda e, riconvenzionalmente, l’accertamento dell’esatto confine costituito dalla prosecuzione in linea retta del muro di cinta e della adiacente canaletta di irrigazione fino alla stradella di via della Corte e di essere autorizzato a chiamare in causa B.M.R., venditrice del fondo.

Autorizzato l’incombente, la chiamata chiedeva il rigetto della domanda attrice infondata e, comunque, incompatibile con l’intervenuta usucapione della zona reclamata a confine tra i mappali 348 ed 86.

Con sentenza 1.8.2002 il Tribunale dichiarava che il confine doveva essere arretrato nella proprietà P. rispetto alla posizione del muretto nella misura di m. 4,97 e 8,60 agli estremi, condannando il P. al rilascio e la B. a tenerlo indenne dalle eventuali spese. Rigettava ogni altra domanda e condannava il convenuto a pagare le spese all’attore.

Il P. e la B.M.R. proponevano distinti appelli, poi riuniti, resisteva il B. e la Corte di appello di Venezia, con sentenza 764/05, accoglieva i gravami e dichiarava che il confine tra i mappali 348 ed 86 era individuato in parte dalla esistente muretta di recinzione ed in parte in linea retta di tale muretta e dell’adiacente canaletta di irrigazione fino alla stradella di (OMISSIS), condannando il B. alle spese, ciò sul presupposto che la muretta rappresentava il confine certo e condiviso che da anni separava i fondi, che la primaria indagine era costituita dai titoli di acquisto e solo la insufficienza di indicazioni giustificava il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali.

La Corte di merito richiamava la deposizione dell’architetto G. che aveva eseguito per conto di F.E., precedente proprietaria dei terreni del B., il tipo di frazionamento, confermata dal teste Fa., la compravendita tra F. e B. che richiama il frazionamento e la circostanza, riferita da B.F., fratello di S., che B.M.R. aveva chiesto se poteva erigere il muretto addossato alla canaletta.

Donde le prove acquisite contrastavano con la ctu basata su dati meramente catastali.

Ricorre B. con unico articolato motivo, resistono le controparti.

P. ha depositato dispositivo della sentenza 715/2011 della Corte di appello di Venezia che ha dichiarato inammissibile la domanda di revocazione della sentenza della stessa Corte n. 764/2005 e memoria.

B.M.R. ha depositato memoria.

Il Collegio ha deliberato la motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Si lamenta contraddittoria motivazione deducendo che nel rogito è precisato che il tutto è conforme alle risultanze del tipo di frazionamento allegato, redatto dall’arch. G., si osserva che le dichiarazioni del teste sono state verbalizzate in modo disarticolato e poco chiaro, che la ctu era stata giudicata dal primo giudice ben motivata ed articolata e se la B.M.R. ha chiesto il consenso per la costruzione del muro era ben consapevole di costruirlo su terreno altrui.

Ciò premesso, la odierna censura non impugna la ratio decidendi, secondo cui, in tema di regolamento di confini va tenuto conto dei titoli di acquisto mentre i dati catastali sono solo residuali.

La circostanza pacifica, richiamata dallo stesso ricorrente, che il frazionamento è espressamente allegato al titolo, cui è conforme e che l’autore di detto frazionamento ha deposto nel senso valutato dalla Corte, non può essere contestata col rilievo di una verbalizzazione poco chiara, in mancanza di specifiche indicazioni su obiezioni e riserve formulate al momento della audizione.

Ogni altra circostanza, pur in astratto rilevante, conduce ad una inammissibile istanza di riesame del merito, non consentita in questa sede, posto che il ricorso non deduce una violazione di legge ma generici vizi di motivazione.

Al riguardo va osservato come la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa;

diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a quo e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200,00 di cui 1000,00 per onorari, oltre accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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