Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 16-03-2011, n. 10737 scioglimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orcaro che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, con vittoria di spese.
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 03/03/2009, confermava la decisione 15/07/2005 del Tribunale di Bassano del Grappa nella parte in cui aveva dichiarato G.A. colpevole del reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, per avere omesso di versare alla ex moglie G.B. (sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 79/01 del Tribunale di Bassano del Grappa) il cd. assegno divorale nella misura di Euro 1291,14 nel periodo ottobre 2002/luglio 2003, e rideterminava in mesi due e giorni dieci di reclusione ed Euro 450,00 di multa la pena complessiva per tale illecito, considerato più grave, in continuazione con quelli di cui alle sentenze emesse dal Tribunale di Bassano del Grappa in date 11/10/2001 e 07/07/2003. Il Giudice distrettuale rilevava che, premessa la non contestazione del totale mancato versamento dell’assegno, la condizione economica dell’imputato non era risultata tale, alla stregua delle circostanze emerse in causa (possesso e utilizzo di un’autovettura Mercedes, vacanze in località esotiche, titolarità di certificati di deposito, ricavato della vendita di un immobile) da impedirgli di fare fronte all’obbligo su di lui gravante.

Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l’imputato e ha lamentato il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inottemperanza all’onere di dimostrare l’impossibilità ad adempiere, non essendosi tenuto conto delle deposizioni che la attestavano ed essendosi dato rilievo a deposizioni accusatorie inutilizzabili a sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 7, e a mere congetture circa le potenzialità lavorative dell’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata riposa, invero, su un iter motivazionale che da conto, in maniera incisiva e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene. Il dato oggettivo del mancato versamento dell’assegno di divorzio da parte dell’imputato non è contestato e le circostanze addotte a sostegno dell’allegata impossibilità economica di costui di far fronte all’obbligo di legge sono state confutate con argomenti ineccepibili, rilevandosi in particolare che nel periodo oggetto di contestazione il prevenuto faceva uso, sostenendone i non lievi costi di manutenzione ed esercizio, di un’autovettura Mercedes, e che egli possedeva certificati di deposito ed effettuava vacanze in località esotiche, come da deposizioni in atti, la cui pretesa inutilizzabilità a sensi dell’art. 195 c.p.p., comma 7, dedotta solo in ricorso, non è sorretta da alcuna indicazione circa la sussistenza dei presupposti (richiesta di esplicitazione della fonte, rifiutata o non soddisfatta dal dichiarante) dell’operatività di tale disposto.

All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equa, in ragione delle questioni dedotte, in Euro 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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