Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-12-2010) 16-03-2011, n. 10736 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con sentenza del 17.10.2007 il GUP del Tribunale di Messina, all’esito di giudizio abbreviato:

1.- dichiarava R.E. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e del reato del D.L. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, e, riconosciuta la continuazione, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa;

2.- dichiarava H.I. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, del reato D.L. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, del reato ex art. 495 c.p. e del reato ex art. 648 c.p. e, riconosciuta la continuazione, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed Euro 32.000,00 di multa;

3.- assolveva per non aver commesso il fatto F.M. L. dal reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73.

B.- Sugli appelli proposti da R.E. e H.I. e dal P.M. (nei confronti di F.M.L.) la Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 13.10.2008, rideterminava le pene, nei confronti di R., in anni quattro e mesi due di reclusione ed Euro 28.000,00 di multa e, nei confronti di H., in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 32.000,00, e dichiarava la F. responsabile del reato ascritto e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 26.600,00 di multa.

C- Ricorrono per cassazione i prevenuti.

D.- R. deduce che:

1.- la percentuale di principio attivo del quantitativo di grammi 2.731 di eroina lorda sequestrata era solo del 3%, con conseguente assenza di soddisfacente effetto drogante delle dosi destinate a un ordinario utilizzo;

2.- il livello della detta percentuale giustificava in ogni caso il riconoscimento del fatto di lieve entità;

3.- in relazione al reato D.L. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, non è stata data risposta all’eccezione di impossibilità di ottemperare all’ordine di espulsione per mancanza di fondi e documenti;

4.- la concessione delle attenuanti generiche è stata illogicamente frustrata dall’applicazione di una pena base superiore al minimo edittale.

E.- H. deduce che:

1.- l’impugnata sentenza è priva di motivazione;

2.- la responsabilità dell’imputato è stata confermata in assenza di prove sufficienti a suo carico, potendo al più la sua condotta, esauritasi in una mera presenza nello stesso pullman ove R. fu trovato in possesso della droga, essere ricondotta alla ipotesi di mera connivenza non punibile;

3.- la percentuale di principio attivo del quantitativo eroina lorda sequestrata era talmente basso da porre seri dubbi sulla destinazione della droga a un uso diverso da quello personale;

4.- sotto il detto profilo non appare giustificato il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità;

5.- per il reato D.L. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, non è stata adeguatamente considerata la dedotta circostanza della scarsa conoscenza della lingua italiana e, per il reati ex artt. 495 e 648 c.p., non si sono considerate le reali circostanze dei fatti e l’assenza di prove sulla provenienza delittuosa del documento;

6.- la pena irrogata, anche agli effetti del cpv. art. 81 c.p., è eccessiva.

F.- La F. deduce che la sua responsabilità concorsuale è stata affermata dalla Corte di merito sulla base di una serie di elementi indiziari, già ritenuti inidonei dal primo giudice, che in realtà non possono dimostrare una condotta ulteriore rispetto a quella di una mera connivenza non punibile, mancando in particolare qualsiasi elemento indicativo di un qualsivoglia contributo al delitto da parte della donna.
Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

Si osserva, invero, in ordine alle doglianze formulate da R. e H. di cui sopra:

– sub D.1, E.3, D.2 ed E.4, che le stesse sono prive di pregio, in relazione alla complessiva quantità netta di eroina, raggiungente il ragguardevole livello di quasi cento grammi, con quanto ne consegue in termini di potenzialità stupefacente (non confutabile certo in base alle particolari e ipotetiche modalità di utilizzo prospettate da R.) e numero di dosi ricavabili (per sè incompatibili con l’esclusiva destinazione della droga all’uso personale e con il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità);

– sub E.1. ed E.2., che le stesse sono irrilevanti a fronte dell’ammissione di responsabilità fatta dall’imputato, di cui si da atto nella sentenza impugnata;

– sub D.3., che la stessa si basa su una allegazione non provata e comunque irrilevante, in quanto non corredata da alcun dato circa la doverosa attivazione presso le autorità albanesi;

– sub E.5., che trattasi di deduzioni in fatto, già adeguatamente confutate in sede di merito, ovvero manifestamente infondate, come quella che mette in dubbio la provenienza illecita di una patente di guida falsa;

– sub D.4. ed E.6., che trattasi di censure con cui si intende sottoporre al giudice di legittimità valutazioni rimesse al giudice di merito, come tali insindacabili in questa sede, ove sorrette (come avvenuto nella specie, col riferimento alla entità e alle modalità dei fatti, cui va aggiunto, per quanto concerne l’aumento ex cpv. art. 81 c.p..

– comunque non contestato in appello da R. e solo genericamente contestato da H. – il dato oggettivo della pluralità, più ampia per H., dei reati) dalla non illogica indicazione delle ragioni giustificative delle scelte operate.

Venendo ora alla posizione della F., rilevasi che la Corte di merito ha reso motivazione logica e compiuta (che resiste alle censure del ricorso, consistenti prevalentemente in una lettura alternativa del materiale probatorio) in ordine alla sua responsabilità concorsuale per il reato in materia di stupefacenti, con riferimento in particolare alle circostanze del viaggio compiuto in comune coi due correi (significativamente negato in parte dalla prevenuta) – che seguiva a un altro, effettuato sempre a Catania (anch’esso significativamente negato dalla prevenuta, tanto più in quanto smentiva la ragione da lei addotta per il secondo viaggio, consistente nella esigenza di conoscere alcuni parenti del suoi convivente H.) – e alle prime dichiarazioni accusatorie del R., che la coinvolgevano apertamente (senza che ciò potesse giustificarsi col mero tentativo, per il quale bastava addossare la responsabilità sul solo H., di allontanare i sospetti da se medesimo) nel reato de quo, e l’inattendibilità della cui successiva ritrattazione è stata ampiamente spiegata nella sentenza impugnata con le documentate pressioni fattegli da H..
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *