Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2010) 16-03-2011, n. 10780

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Roberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 28 agosto 2010 del Tribunale di Roma con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere ad S.A., in quanto imputato del reato di evasione, per il quale egli era stato arrestato in flagranza e sottoposto a giudizio direttissimo.

2. Rilevava il Tribunale che la misura cautelare era sorretta da gravi indizi di colpevolezza, desunti dal flagrante allontanamento dal luogo ove il S. era sottoposto agli arresti domiciliari, e che sussistevano esigenze cautelari connesse al pericolo di commissione di ulteriori analoghi reati.

3. Ricorre per cassazione l’indagato di persona, che denuncia con un unico motivo la violazione del diritto di difesa in relazione al mancato tempestivo avviso della udienza di riesame al difensore, che ne aveva avuto comunicazione solo il giorno prima dai suoi familiari.

Aggiunge che al difensore, dopo la pronuncia della ordinanza impugnata, era stato inibito di consultare gli atti per potere avere riscontro e di dare documentazione di tale omesso avviso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso appare manifestamente infondato.

2. Risulta dagli atti comunicazione degli ufficiali giudiziari circa un avviso per la udienza di riesame dato al difensore del S. in data 9 settembre 2010, e il ricorrente, pur potendo ormai visionare gli atti della procedura del riesame trasmessi a questa Corte, non ne ha contestato l’esistenza.

D’altro canto dal verbale della udienza di riesame non si evince alcuna eccezione formulata dal medesimo difensore circa un intempestivo avviso relativo alla fissazione della udienza medesima.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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