Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2010) 16-03-2011, n. 10779 abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 10 giugno 2010 il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Larino dichiarava non luogo a procedere, a norma dell’art. 425 c.p.p., nei confronti, tra gli altri, degli imputati indicati in epigrafe, per i quali il pubblico ministero aveva emesso richiesta di decreto che dispone il giudizio in ordine a vari fatti di abuso di ufficio o di concussione, tutti relativi ai lavori di realizzazione della centrale turbogas di Termoli (fatti commessi in (OMISSIS)).

2. Rilevava il G.u.p., quanto ai fatti di abuso d’ufficio che non risultavano elementi per configurare un uso distorto dei poteri funzionali in capo agli amministratori o per delineare situazioni di incompatibilità determinate da conflitti di interessi, nè circa la sussistenza di un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale, nè, infine circa un dolo intenzionale che movesse gli imputati. Quanto ai fatti estorsivi contestati al V. al capo 3 e al B. al capo 6, non sussistevano elementi per ricollegare a ciascuno di essi condotte costrittive o induttive.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, che denuncia la erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione con riferimento a tutti i capi di imputazione, fatta eccezione di quello di cui al capo 4. 3.1. Quanto al Capo 1, si osserva che il G.u.p. non ha tenuto conto delle modifiche al capo di imputazione intervenute durante la udienza del 20 maggio 2010, con le quali tra l’altro venivano specificate le fonti normative dalle quali derivava il dovere di astensione in capo agli imputati; ed era poi di tutta evidenza che gli interessi del Nucleo Industriale in occasione del rilascio del parere sulla valutazione di impatto ambientale fossero del tutto differenti rispetto a quelli della collettività locale rappresentata dal Comune di Termoli.

Inoltre, con riferimento a questo capo, non vi è alcuna considerazione del contestato ingiusto vantaggio patrimoniale, dato che la sentenza prende in esame, per escluderlo, peraltro con motivazione intrinsecamente contraddittoria, l’estremo del danno ingiusto.

Il G.u.p. non ha poi esplicitato da quale dato processuale ha tratto la constatazione che il V. avesse lasciato l’incarico di Direttore Tecnico del Consorzio del Nucleo Industriale sin dal novembre 2001. 3.2. Quanto al Capo 3, si osserva che il G.u.p. non ha per nulla considerato che il V., abusando delle sue funzioni di assessore della Regione Molise e di ex direttore tecnico del Nucleo Industriale di Termoli aveva chiaramente costretto o quanto meno indotto O.M., direttore generale della Turbogas, a commissionare alcuni lavori a una impresa che gli stava a cuore.

3.3. Quanto al Capo 6, il G.u.p. non ha considerato che l’attività induttiva del B., addetto stampa del Sindaco di Termoli D. G., era chiaramente ricavabile dalla conversazione del 15 maggio 2005, con la quale il B., comunicando l’appoggio dato dal Sindaco ai dirigenti di Energia s.p.a., nello stesso tempo chiaramente induce detti dirigenti a promettere il danaro o le altre utilità descritte nel capo di imputazione.

4. Il difensore di P.A., avv. Domenico Bruno, ha depositato memoria, con la quale, nel chiedere il rigetto del ricorso, sottolinea che delle modifiche al capo 1 di imputazione fatte in udienza, anche se per errore materiale non trascritte nell’epigrafe della sentenza, il G.u.p. ha di fatto tenuto conto, valutando insussistente il dedotto conflitto di interessi tra il Consorzio del Nucleo Industriale e il Comune di Termoli, e inoltre che comunque la P., come rilevato dal G.u.p., era intervenuta quando ormai il procedimento volto all’accertamento del danno ambientale si era concluso e dopo che il Comune di Termoli aveva espresso, in data 9 novembre 2001, parere positivo per l’insediamento.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, pur evidenziando a carico della sentenza impugnata profili di violazione di legge o di vizi di motivazione, prospetta in realtà questioni attinenti al significato e alla portata degli elementi probatori che, in quanto adeguatamente esposti dal G.u.p., non possono essere rivisitati in sede di legittimità. 2. Quanto al capo 1, le integrazioni alla contestazione di abuso di ufficio introdotte in sede di udienza preliminare non inficiano il ragionamento del giudicante, che si è incentrato, con rilievi pertinenti e puntuali, sulla mancanza di prova di una strumentalizzazione dell’ufficio, di un contrasto di interessi tra le posizioni del Consorzio Nucleo Industriale di Termoli e del Comune di Termoli e della ingiustizia del vantaggio patrimoniale o del danno ingiusto, oltre che dell’elemento soggettivo del reato, richiedente un dolo intenzionale; valutazioni cui l’Ufficio ricorrente ne contrappone altre, senza peraltro evidenziare alcuna lacuna o alcuna evidente incongruenza del ragionamento posto a fondamento della decisione, che sottopone a critiche del tutto generiche.

3. Con riguardo al fatto di concussione di cui al capo 3, contestato al V., ineccepibilmente è stato ritenuto che dalla conversazione intercettata tra l’imputato e O.M. non era dato evincere una condotta induttiva e tanto meno costrittiva da parte del primo al fine della assegnazione dei lavori a una impresa di Termoli, apparendo solo che il V. si era limitato a "raccomandarla" all’ O.. Il ricorrente interpreta tale elemento in senso coerente con la tesi accusatola, ma, anche in questo caso, senza evidenziare carenze o vizi logici nella valutazione del giudice.

4. Lo stesso è da dirsi per il fatto di concussione di cui al capo 6: le frasi intercettate sono state ritenute dal G.u.p. non indicative di pressioni indebite fatte dal B., di cui era dubbia anche la qualità di incaricato di un pubblico servizio; senza che le deduzioni dell’Ufficio ricorrente siano idonee a scalfire un simile convincimento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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