Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2010) 16-03-2011, n. 10735 abuso di ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 28 novembre 2007, appellata da M.D., ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 323 cod. pen., riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 6, riduceva la pena inflitta a mesi tre di reclusione, convertiti in Euro 3.420, confermando nel resto.

2. La M. è stata ritenuta colpevole di avere, nella qualità di responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale del Comune di Bibbona, emesso varie determinazioni di spesa a carico del Comune a fronte di verbali di accertamento di violazioni amministrative in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro elevate nei confronti suoi o di altri dipendenti comunali, in violazione del dovere di astensione e di norme di legge e di regolamento, così procurando a sè e agli altri colleghi l’ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella mancata corresponsione delle somme dovute ai suddetti titoli e arrecando il corrispondente ingiusto danno all’amministrazione comunale (in (OMISSIS)).

3. Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore avv. Stefano Del Corso, che, con un unico motivo, denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, osservando che la Corte di appello non aveva chiarito: per quale ragione non valesse con riferimento alle pubbliche amministrazioni il principio della obbligazione solidale nel pagamento della sanzione pecuniaria in capo all’ente stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 2; perchè la polizza assicurativa appositamente stipulata dal Comune non potesse coprire il pagamento delle sanzioni amministrative; da quale elemento si ricavasse il dolo intenzionale, posto che comunque l’imputata aveva poco dopo provveduto al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato 2. E’ irrilevante, nel caso in esame, la questione posta dalla ricorrente circa la estensibilità alle pubbliche amministrazioni del principio della obbligazione solidale nel pagamento della sanzione pecuniaria in capo all’ente, stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, dato che essa implica una iniziativa dell’amministrazione cui è dovuto il pagamento della sanzione, che può rivolgersi indifferentemente al responsabile delle violazione o all’ente in cui questo è inserito, non abilitando certo il trasgressore a emettere titoli di spesa gravanti sull’ente in cui egli presta servizio, in assenza di una pretesa esercitata nei confronti dell’ente medesimo da parte dell’amministrazione cui la sanzione è dovuta; fermo restando che se ciò avvenisse il dipendente-trasgressore dovrebbe certamente astenersi dal prendere qualsivoglia iniziativa che possa impegnare l’ente, data l’evidente presenza di un interesse personale all’atto.

Come ben chiarito nella sentenza impugnata, la polizza assicurativa stipulata dal Comune copriva la sola responsabilità civile dei dipendenti e non certamente il pagamento delle sanzioni ad essi inflitte; e anche il solo impegno di spesa da parte del Comune ha rappresentato per i funzionari tenuti al pagamento un ingiusto vantaggio con corrispondente ingiusto danno dell’ente, che, sia pure temporaneamente, si è visto impegnare voci di spesa non dovute.

3. A rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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