Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-12-2010) 16-03-2011, n. 10649 circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, del 24 ottobre 2008, che ha applicato a B.M., ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di arresto 4.000,00 Euro di ammenda, per il reato di guida in stato di alterazione psico- fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti.

Deduce il ricorrente violazione di legge, per avere il giudice omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista, per l’ascritta fattispecie contravvenzionale, anche nel caso in cui si proceda all’applicazione della pena su richiesta delle parti.

2- Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.

Invero, l’art. 187 C.d.S. prevede che alla condanna per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti consegue di diritto l’applicazione della citata sanzione amministrativa, che è demandata all’autorità giudiziaria alla quale spetta di accertare la sussistenza del reato e di applicare le relative sanzioni. Nel caso di specie, pur essendo stata accertata la responsabilità dell’imputato ex citato art. 187 C.d.S., è stata omessa l’applicazione della predetta sanzione.

Questa, peraltro, non può ritenersi esclusa allorchè, come nel caso di specie, il procedimento penale sia stato definito con il ricorso all’istituto dell’applicazione della pena a richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., nè allorquando, nella concreta articolazione del patteggiamento, le parti abbiano omesso di indicare l’applicazione della sanzione. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, detta applicazione consegue di diritto anche alla sentenza di patteggiamento, ove anche le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. Tale sentenza, in realtà, seppur si sostanzi nell’applicazione della pena senza giudizio, postula tuttavia un accertamento cui si riconnette la compatibilità dell’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste da leggi speciali, come quella indicata dal C.d.S.. Esse, peraltro, stante la loro natura amministrativa, non richiedono un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo.

In altri termini, l’applicazione della predetta sanzione costituisce atto dovuto, e dunque sottratto alla disponibilità delle parti.

Si impone, quindi, l’annullamento, sul punto contestato, della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno perchè provveda all’applicazione della sanzione.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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