Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 16-03-2011, n. 10648 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

bardo che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- D.K. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino, del 30 giugno 2010, che ha confermato la sentenza del Gip del locale tribunale, del 23 febbraio 2010, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui al 5 comma, esclusa l’aggravante della clandestinità e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 4.000,00 Euro di multa.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove il giudice del gravame non ha contenuto la pena inflitta entro i minimi edittali.

2- Il ricorso è manifestamente infondato.

La corte territoriale, invero, ha chiaramente indicato le ragioni per le quali doveva essere disattesa la richiesta dell’imputato di contenimento della pena entro i minimi edittali previsti dalla norma, legittimamente individuate: a) nel non trascurabile rilievo della condotta contestata all’imputato che, oltre ad avere ceduto a terza persona una dose di cocaina, aveva ingerito, alla vista delle forze dell’ordine, un numero imprecisato di ovuli contenenti la stessa sostanza (26 di tali ovuli egli ha evacuato ad alcuni giorni di distanza); b) nella ripetitività di tale condotta, essendo emerso che l’imputato era già stato notato, la sera precedente l’intervento della polizia, nella stessa zona, evidentemente divenuta luogo di riferimento per la sua attività di spaccio; c) nella presenza di un precedente specifico.

Circostanze che hanno indotto la stessa corte a ricondurre i fatti in un’area di media gravità, sanzionata in misura ritenuta congrua ed adeguata ai fatti ed alla personalità dell’imputato.

Nel ricorso, d’altra parte, altro non fa che richiamare le peculiari connotazioni dei fatti e la positiva personalità dell’odierno ricorrente, circostanze, cioè, già prese in considerazione dai giudici territoriali che, proprio in ragione di esse, hanno ritenuto di qualificare la condotta delittuosa contestata in termini di tenuità e di riconoscere le attenuanti generiche.

Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue declaratoria d’inammissibilità dello stesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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