Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 16-03-2011, n. 10644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

he ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- Con sentenza del 18 settembre 2008, il giudice monocratico del Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, ha dichiarato M.G. colpevole del delitto di lesioni personali colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di L. P. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio.

Era accaduto che il L., dipendente della fattoria Frescobaldi, mentre si trovava su un terreno boschivo di proprietà dell’azienda, intento a tagliare con la motosega un tronco di albero poggiato per terra, era stato travolto da altro tronco scivolato giù dal cassone dell’autocarro, a bordo del quale era stato posizionato dal M. utilizzando la gru di cui il veicolo era munito. Al momento dell’incidente, l’imputato, che si trovava sul luogo per svolgere attività di lavoro per la fattoria Frescobaldi, era ai comandi della gru posta accanto alla cabina di guida dell’autocarro, in attesa di caricarvi il tronco che il L. stava tagliando. In conseguenza dell’incidente, quest’ultimo aveva riportato varie lesioni.

A giudizio del tribunale, il M. aveva violato le regole di prudenza, anzitutto, per aver permesso all’operaio infortunato di svolgere il proprio lavoro nei pressi dell’autocarro e della gru, quindi, per avere mal posizionato il tronco, scivolato giù dal cassone probabilmente a causa delle vibrazioni del veicolo, rimasto con il motore acceso.

Su appello proposto dal M., la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 12 ottobre 2009, riformando la decisione del primo giudice, ha assolto l’imputato per non avere commesso il fatto.

Il giudice del gravame ha rilevato come l’istruttoria dibattimentale non avesse individuato una precisa ricostruzione dei fatti nè avesse accertato il ruolo avuto dal M. nella vicenda, nè avesse chiarito i rapporti intercorrenti tra l’imputato e la vittima che, in ogni caso, certamente non era, a giudizio della corte territoriale, un dipendente del primo, donde l’inesistenza di un obbligo di garanzia del primo verso il secondo. Di qui la decisione assolutoria.

2- Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile che deduce:

a) Illogicità della motivazione della sentenza impugnata e travisamento dei fatti.

Sostiene il ricorrente che l’incidente è stato puntualmente ricostruito dal primo giudice attraverso le dichiarazioni rese, non solo dalla persona offesa, ma anche dall’imputato, che ha ammesso di essersi trovato al posto di manovra della gru con il compito di prelevare i tronchi di albero e posizionarli sul cassone dell’autocarro ed ha confermato che il tronco che aveva colpito il L. era scivolato giù dal camion ove lui stesso, servendosi della gru, lo aveva appoggiato. E dunque, nulla di contuso e di incerto vi era nella ricostruzione della vicenda e nell’accertamento dei compiti cui i due lavoratori erano intenti al momento dell’incidente;

b) Erronea applicazione dell’art. 590 cod. pen. e vizio di motivazione, laddove il giudice del gravame ha sostenuto che nel capo d’imputazione non sarebbe stato specificato a che titolo il M. ed il L. partecipassero all’attività di rimozione di alcuni tronchi d’albero dal terreno della fattoria Frescobaldi.

In realtà, si sostiene nel ricorso, era emerso con chiarezza che il L. era un dipendente della Frescobaldi e che lo stesso M. svolgeva attività di lavoro per conto della stessa fattoria; mentre, ove anche non dovessero ritenersi chiari i rapporti tra le due parti coinvolte nell’incidente, in ogni caso, al M. doveva essere riconosciuta una posizione di garanzia rispetto al L. per il fatto che, essendo stato lui a chiedere a quest’ultimo di tagliare il tronco, avrebbe dovuto assicurarsi che il lavoro si svolgesse in piena sicurezza. L’imputato, in ogni caso, a prescindere dall’esistenza di specifici rapporti tra i due e dalla violazione di norme prevenzionali, aveva certamente violato i doveri di diligenza e di perizia che si richiedono a chiunque svolga una qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio l’altrui incolumità; in particolare, egli avrebbe dovuto accertarsi della stabilità dei tronchi posizionati sul cassone del camion;

c) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 3, laddove i giudici del gravame hanno assolto l’imputato sostanzialmente perchè non era stato correttamente condotto l’esame delle parti, con ciò lasciando intendere che la vicenda avrebbe dovuto essere approfondita, laddove proprio a loro competeva di ricorrere, a tal fine, ai poteri istruttori riconosciuti dalla legge al giudice del gravame.

4- Il ricorso è fondato.

In realtà, del tutto incongrua ed incoerente, rispetto alle emergenze probatorie in atti, si presenta la motivazione della sentenza impugnata.

Premesso che il L. era stato ferito da un tronco d’albero che era caduto dal cassone di un autocarro sul quale era stato caricato, il giudice del gravame, richiamando le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, ha rilevato: a) che il M. si trovava sul posto su incarico e per conto della famiglia F., dovendosi provvedere a tagliare in pezzi alcuni tronchi di alberi già abbattuti ed a caricarli su un autocarro, di proprietà della stessa famiglia, guidato da un dipendente della stessa; b) che il compito dello stesso M. era di manovrare una gru mobile per caricare i pezzi dei tronchi sull’autocarro; c) che tali dichiarazioni non erano state minimamente contraddette dall’operaio infortunato, che aveva ribadito di essere dipendente della famiglia F., di essersi recato sul luogo dell’incidente per tagliare dei tronchi che dovevano essere caricati su un autocarro, di proprietà della famiglia e guidato da altro dipendente della stessa, che il M. era colui che provvedeva, servendosi di una gru, a caricare sull’autocarro i tronchi tagliati.

Orbene, sembra evidente che, non solo le modalità dell’infortunio, ma anche le mansioni concretamente svolte dai lavoratori coinvolti nelle operazioni di taglio, di caricamento e trasporto dei tronchi, sono state precisamente e pacificamente accertate sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’imputato e dall’operaio infortunato, ritenute, dallo stesso giudice del gravame, sostanzialmente conformi e non oggetto di contestazione.

Ricostruzione dalla quale emerge in tutta evidenza la responsabilità del M., al quale spettava di provvedere, rispettando le più elementari norme di prudenza e con la necessaria perizia, al corretto caricamento dei tronchi sul cassone dell’autocarro e di assicurare la stabilità del carico, anche in vista delle vibrazioni alle quali era sottoposto il veicolo, il cui motore era rimasto acceso. Nello svolgimento di tale compito, certamente l’operatore ha assunto uria posizione di garanzia nei confronti del L., anche a prescindere dalla circostanza, ricordata da costui e mai smentita da alcuno, che lo stesso M. aveva incaricato il primo di tagliare un tronco che si trovava pericolosamente vicino all’autocarro ed al suo traballante carico.

Ingiustificate, quindi, e non coerenti rispetto alla pacifica ricostruzione dei fatti e dei ruoli si presentano i dubbi e le incertezze palesati in proposito dalla corte territoriale. Nulla rileva il fatto che il primo giudice non abbia chiarito, secondo la corte territoriale, a che titolo il M. ed il L. avessero partecipato alle attività di taglio e di trasporto dei tronchi d’albero, una volta che la stessa corte ne ha accertato i rispettivi ruoli e compiti; così come nulla rileva la mancata indicazione della norma prevenzionale violata, laddove nel capo d’imputazione si è fatto riferimento alla violazione delle generali norme di prudenza e perizia, che avrebbero dovuto indurre il M. a posizionare con maggior cautela i tronchi a bordo dell’autocarro ed a meglio assicurare il carico; obbligo che allo stesso incombeva a prescindere dall’esistenza di un rapporto di subordinazione dell’uno rispetto all’altro.

Nè ha senso logico il riferimento, nella sentenza impugnata, al mancato accertamento del rapporto intercorrente tra il M. ed i proprietari del terreno. L’accertamento di tale rapporto, invero, avrebbe rilievo solo al fine della individuazione di ulteriori responsabilità per l’accaduto, non certo per escludere la responsabilità di chi, avendo il compito di caricare i tronchi d’albero e di assicurarli per impedirne la caduta, aveva svolto tale compito in maniera del tutto negligente e maldestra.

Spettava, peraltro, alla stessa corte territoriale di approfondire, se ritenuto necessario, temi dalla stessa considerati ancora incerti e chiarire eventuali dubbi riguardanti la ricostruzione dei rapporti esistenti tra le diverse parti interessate alla vicenda.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata ai fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui deve essere demandato anche il regolamento, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento tra le parti delle spese di questo giudizio.

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