Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-05-2011, n. 11816 Accertamento, opposizione e contestazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

O.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Velletri aveva rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi per alcune violazioni accertate con verbale del 11 febbraio 1997 e contestate il 14 maggio 1997.

Nel disattendere fra gli altri il motivo con cui era stata dedotta la tardività, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 della contestazione avvenuta due giorni dopo la scadenza del termine di 90 giorni, il Giudice riteneva che il maggior lasso di tempo impiegato era giustificato dalla necessità di apprezzare i dati acquisiti in sede di constatazione, non avendo gli stessi il carattere dell’evidenza e della semplicità. Ha resistito l’intimato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata laddove : 1) aveva ritenuto che, ai fini della decorrenza del termine di cui alla citata norma debba farsi riferimento anche all’attività di valutazione dei dati acquisiti;

2) del tutto immotivato era stato il riferimento alla necessità di un lasso di tempo superire ai 90 giorni.

Il motivo va disatteso. La L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14 – secondo cui la violazione amministrativa deve essere contestata al contravventore e immediatamente, quando è possibile, ovvero mediante notifica dei suoi estremi nel termine di novanta o trecento settanta giorni dall’accertamento, avuto riguardo al luogo di residenza del contravventore – non comporta l’automatica predeterminazione del limite temporale del procedimento di verifica per l’accertamento dell’infrazione, il cui concreto espletamento è legato alla peculiarità delle varie situazioni, spettando al giudice del merito di apprezzare la congruità del tempo ragionevolmente necessario all’Amministrazione non soltanto per acquisire i dati ma anche per valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione: la congruità o meno del tempo impiegato è rimesso .al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 8456/2006;

2088/2000) Nella specie, il Tribunale ha chiarito, con motivazione congrua e corretta, le ragioni per le quali doveva ritenersi legittimo il superamento del termine de quo.

Il secondo motivo denuncia l’erronea liquidazione di diritti ed onorari all’Amministrazione che era rappresentata da un funzionario.

Il motivo va accolto.

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l’Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari d’avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Cass. 9365/1997).

Pertanto, la sentenza va cassata limitatamente alla regolamentazione delle spese processuali: ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., va eliminata la statuizione di condanna del ricorrente al relativo pagamento posto che l’Amministrazione era rappresentata da un funzionario privo della qualità di avvocato e non risultando le spese da apposita nota.

Le spese della presente fase possono compensarsi, tenuto conto del marginale accoglimento del ricorso atteso che comunque l’opposizione è risultata infondata ed è stata respinta.
P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso rigetta il primo cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la statuizione di condanna del ricorrente alla somma di Euro 2.800,00 liquidata relativamente alle spese processuali del giudizio di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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