Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-12-2010) 16-03-2011, n. 10642 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- R.D., imputato ex art. 110 cod. pen., art. 9 ter C.d.S. per avere, alla guida della propria auto, gareggiato in velocità con altro automobilista marciando con lo stesso a forte velocità ed in parallelo sulla strada pubblica, ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, del 16 febbraio 2010, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del tribunale della stessa città, del 8 maggio 2009, che lo ha ritenuto colpevole del reato contestato, riducendo, tuttavia a quattro mesi di reclusione e 3.400,00 Euro di multa la pena inflitta dal primo giudice e concedendo i benefici della sospensione condizionale della stessa e della non menzione della condanna.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della mancanza o della illogicità della stessa, travisamento del fatto ed erronea applicazione della legge penale.

2- Il ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi che altro non rappresentano che la mera riproposizione di questioni già sottoposte all’esame del giudice del gravame e da questo ritenute infondate con motivazione congrua e del tutto coerente sotto il profilo logico.

Il ricorrente, in realtà, attraverso la formale denuncia della violazione di legge e del vizio motivazionale, oltre che del travisamento del fatto, in sostanza altro non fa che proporre all’esame di questa Corte una rilettura del materiale probatorio posto dai giudici territoriali a sostegno della loro decisione, e dunque una ricostruzione dei fatti diversa da quella accolta nella sentenza impugnata, attraverso considerazioni di merito che sono del tutto estranee al giudizio di legittimità. In proposito, questa Corte ha costantemente affermato che esula dai poteri del giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato, in via esclusiva, al giudice del merito, e che non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, allorchè la decisione impugnata sia confortata da adeguata e logica motivazione.

Come deve ritenersi nel caso di specie, ove si consideri che i giudici del gravame, richiamando anche la sentenza di primo grado, hanno, in piena sintonia con gli elementi probatori acquisiti, adeguatamente e congruamente motivato le ragioni del proprio dissenso rispetto alle proposizioni difensive. Essi hanno quindi rilevato che la responsabilità dell’imputato doveva ritenersi pacificamente accertata grazie alle testimonianze dei componenti la pattuglia di carabinieri che hanno visto due auto, alla guida di una delle quali si trovava l’odierno ricorrente, sfrecciare pericolosamente nottetempo ad alta velocità su una via cittadina e superarsi a vicenda. Il giudice di primo grado ha anche rilevato come i due gareggianti avessero ignorato i segnali acustici e l’ordine di stop loro intimato dai carabinieri, costretti a porsi all’inseguimento delle due auto, infine raggiunte ed obbligate ad arrestarsi.

Il ricorrente, a fronte di tali coerenti argomentazioni, si limita a riproporre a propria difesa argomentazioni del tutto prive di significato, laddove ricorda che la strada percorsa dalle due auto era bagnata e stretta; circostanza che altro non fa che ribadire l’irresponsabilità della condotta di chi, su una strada stretta e scivolosa, gareggia in velocità su una via cittadina, mettendo a rischio la propria e l’altrui incolumità. Giustamente, peraltro, i giudici del merito hanno ritenuto irrilevante l’annullamento, da parte del giudice di pace, del provvedimento di sospensione della patente di guida adottato dal prefetto, trattandosi di accertamento che non fa stato nel presente procedimento. Detto provvedimento, hanno ancora rilevato gli stessi giudici, è stato emesso in assenza di contraddittorio e, si sostiene nel ricorso, a seguito delle dichiarazioni rese dal teste D.V.C., che il giudice di primo grado ha tuttavia ritenuto inverosimili ed inattendibili. Così come contraddittorie, e dunque non credibili, sono state giustamente considerate dai giudici territoriali le dichiarazioni rese dall’imputato che, dopo avere affermato di essere amico del suo antagonista pilota, ha poi, contraddittoriamente, sostenuto di non conoscerlo.

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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