T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 2277 Bilancio comunale e provinciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza n. 5135 del 29.11.2006 il Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, disponeva la nomina di un commissario ad acta nella persona del funzionario della Corte dei Conti Rag. Chiappetta Paolo, per il recupero di Euro 1.415.313,49, che assumeva "dovuti dal Comune di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti secondo le schede contabili debitamente siglate dal Responsabile dell’Area rifiuti e dell’Area Contabilità ed Economato", allegate come parte integrante della stessa Ordinanza.

Con la stessa Ordinanza, il Commissario Delegato disponeva, altresì, che "l’incarico dovrà essere portato a termine entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza".

Avverso siffatta ordinanza il Comune di Cosenza ha proposto il ricorso iscritto al n. 1480/2007.

Il nominato Commissario ad acta non portava a compimento l’incarico affidatogli nel termine di 30 giorni stabilito dalla predetta Ordinanza n. 5135/2006, in quanto non poneva in essere, nel periodo ivi stabilito, alcuna atto per il recupero della predetta somma.

Lo stesso Commissario ad acta, solo in data 21 maggio 2008, adottava la deliberazione, impugnata con il presente ricorso (e meglio indicata in epigrafe), adottata con i poteri del Consiglio Comunale.

Tale ordinanza non veniva immediatamente pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, poiché successivamente corretta (senza, peraltro, l’adozione di un nuovo provvedimento), nella parte in cui si faceva menzione dell’assistenza del Segretario Comunale.

Con nota del 27 giugno 2008, sottoscritta dallo stesso Commissario, la deliberazione così corretta veniva consegnata a mani del Segretario Generale, per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, pubblicazione avvenuta per 15 giorni consecutivi decorrenti dall’1.7.2008.

Avverso siffatta deliberazione, vengono dedotti i seguenti mezzi di gravame:

1) Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Nullità. Violazione art. 21 -septies della l. n. 241/90.

La norma del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, di cui in rubrica, prevede che il Segretario Comunale partecipi, con la funzioni consultive, referenti, e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

Nel caso di specie, non è stata prestata la prescritta assistenza (con la relativa verbalizzazione) da parte del Segretario, con la conseguenza che la delibera risulta priva di uno requisiti di validità degli atti degli Organi collegiali degli enti locali.

2) Violazione art. 49 d.lgs. n. 267/2000.

Nel provvedimento è stata inoltre omessa l’acquisizione del parere preventivo obbligatorio in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato.

3) Contraddittorietà. Erroneità manifesta. Perplessità. Violazione art. 194 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Il Commissario ha adottato la delibera in questione, nonostante il parere contrario sul riconoscimento del debito fuori bilancio espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario e dal Collegio dei Revisori in ordine alla regolarità contabile.

4) Eccesso di potere per violazione delle regole sulla correttezza stesura tecnica degli atti amministrativi.

La delibera è stata corretta, senza l’assunzione formale di un nuovo atto, bensì mediante mera interlineazione da parte del Commissario ad acta.

5) Inesistenza dei presupposti per l’emanazione del provvedimento. Carenza di potere. Violazione dell’art. 5 della l. n. 225 del 1992, commi 3 e 5.

Il Commissario ha adottato il provvedimento impugnato al di fuori dell’arco temporale assegnatogli, e, comunque, in un momento in cui era venuta meno la dichiarazione dello stato di emergenza, cessato a far data dal 31 ottobre 2007.

Si costituivano, per resistere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Delegato per il superamento della criticità ambientale nel territorio della Regione Calabria.

Le parti hanno depositato documenti e memorie.

Il ricorso è stato, infine, trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 febbraio 2011.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. Giova premettere che con d.P.C.M. in data 12 settembre 1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socioeconomicoambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3512 del 6.4.2007, "Il Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in atto provvede tempestivamente al recupero delle somme dovute per la depurazione delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti dai comuni, dai relativi consorzi e dagli altri affidatari della regione Calabria, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni medesimi, o comunque attestate dal Commissario delegato stesso, anche avvalendosi di appositi Commissari ad acta, altresì utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.".

In applicazione di siffatta disposizione, come meglio indicato in fatto, è stata adottata l’ordinanza commissariale n. 513 del 29.11.2006, con la quale è stata disposta la nomina di un Commissario adacta, per il recupero di euro 1.415.313,49, dovuti dal Comune di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti secondo le schede contabili debitamente siglate dal Responsabile dell’Area rifiuti e dell’Area contabilità ed economato.

Per quanto occorrer possa si osserva che tale ordinanza forma oggetto del ricorso n. 1480/2007, trattenuto in decisione alla stessa camera di consiglio del 15.12.2010 alla quale è stato assunto il presente gravame. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, per tardività del deposito.

Il ricorso in esame, peraltro (e in tal senso debbono condividersi le osservazioni del Comune), si presenta come del tutto autonomo da quello testé richiamato in quanto vertente esclusivamente su vizi propri del provvedimento con cui il Commissario ad acta, rag. Chiappetta, ha provveduto a sostituirsi agli organi comunali ai fini della concreta riscossione delle somme dovute.

2.2. Con un primo ordine di rilievi si lamenta che il Segretario Comunale non abbia prestato la prescritta assistenza, nonché proceduto alla verbalizzazione, così come previsto dalle pertinenti norme del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali.

Al riguardo, è tuttavia facile osservare che il Commissario ad acta è un organo monocratico straordinario nominato in sostituzione degli organi ordinari, anche collegiali, dell’Ente locale, di talché non trova applicazione alcuna delle norme procedimentali prescritte ai fini dell’adozione e verbalizzazione delle relative deliberazioni.

Non è chiara, inoltre, la doglianza di cui al quarto mezzo di gravame (logicamente collegata a quella in esame), secondo cui, il Commissario ad acta, al fine di prendere atto del mancato intervento da parte del Segretario generale, avrebbe dovuto adottare, nonché motivare, un ulteriore e distinto provvedimento.

E’ evidente, infatti, che l’interlineazione operata in seno alla determinazione impugnata si limita ad emendare un mero errore materiale, e non costituisce l’espressione di una autonoma volizione ovvero, come sembra suggerire la censura, di un vero e proprio contrarius actus.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alla dedotta mancanza del parere di "regolarità tecnica", da parte del responsabile del servizio interessato.

Per quanto occorrer possa si rileva che, come ricordato in fatto, le somme dovute dal Comune risultano dalla certificazione allegata all’ordinanza n. 5135/2006, ovvero, dalle schede contabili debitamente siglate dal Responsabile dell’Area rifiuti e dell’Area contabilità ed economato.

2.3. Con ulteriore ordine di rilievi, il Comune di Cosenza evidenzia che il provvedimento del Commissario ad acta non ha conseguito il parere di regolarità contabile Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

Per una migliore comprensione della natura, e della portata, dei predetti rilievi, occorre riassumere il contenuto del provvedimento impugnato il quale ha:

– preso atto del fatto che, sulla somma totale di euro 1.415.313,49 "risultano impegnati euro 1.006.287,49 con determina n. 937 del 12.7.2006 per cui occorre per la differenza procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio";

– richiamato il parere di regolarità contabile favorevole da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e dei Revisori dei Conti, limitatamente alla somma di euro 1.006.287,49, unitamente al parere contrario "per quanto riguarda la somma di euro 409.026,00 come riconoscimento di debito fuori bilancio in quanto non conforme alle previsioni ex art. 194 d.lgs. 267/2000";

– ritenuto, al contrario, la conformità della delibera alla disposizione testé citata;

– riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio per la somma di euro 409.026,00;

– provveduto allla contestuale imputazione sul capitolo 8813 "Finanziamento debiti fuori bilancio del bilancio 2008";

– imputato la somma di euro 1.006.287,49 sul capitolo 6046 "Spese per servizio raccolta differenziata rifiuti solidi urbani" gestione residui 2005 e retro del bilancio 2008 (…)";

– demandato infine al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario l’emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

Va, anche in questo caso, ricordato che il Commissario è organo straordinario nominato proprio allo specifico fine di adottare tutte le misure sostitutive idonee a recuperare le somme dovute dai Comuni.

Il suo intervento, pertanto, non può che avvenire in deroga alla normale gestione del bilancio.

Per quanto occorrer possa si osserva comunque che, nel caso in esame, il Commissario stesso ha provveduto, in sostituzione dell’organo consiliare, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio e alla relativa variazione, assimilando, evidentemente, la situazione debitoria attestata dal Commissario delegato (in relazione alla quale la cit. O.P.C.M. n. 3512/2006, legittima le procedure di "riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, (…) adottando, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori") ad un vero e proprio titolo esecutivo, fattispecie tipica disciplinata dall’art. 194, comma 1, lett. a) del t.u.e.l. n. 267/2000.

2.4. Neppure rileva, infine, a parere del Collegio, il superamento del termine assegnato dal Commissario Delegato al rag. Chiappetta, in assenza di qualunque indizio circa la volontà del Commissario medesimo di attribuire a siffatto termine natura perentoria.

Più delicato, invece, appare l’ulteriore profilo di censura, con il quale il Comune di Cosenza ha dedotto che, al momento in cui è stato adottato il provvedimento impugnato, lo stato di emergenza era cessato (a far data dal 31.12.2007), mentre sarebbe stato nuovamente dichiarato solo con d.P.C.M. del 18.12.2008.

Rileva tuttavia il Collegio che il provvedimento in esame si inserisce, rappresentandone il compimento finale, nell’ambito della procedura commissariale attivata con la diffida in data 31.3.2006, richiamata nelle premesse dell’ordinanza n. 5135/2006.

Al riguardo, inoltre, risultava all’epoca vigente l’ordinanza n. 3645 del 22 gennaio 2008 la quale, sull’assunto che "permane l’esigenza di assicurare, nella continuità amministrativa, il completamento degli interventi in atto (…)" nonché "l’esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti competenti in via ordinaria della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al commissario delegato la contabilità speciale per le attività di completamento e di monitoraggio necessarie", affermava la necessità di "adottare un’ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della regione Calabria, fino al subentro delle amministrazioni competenti".

L’ordinanza disponeva, per quanto qui interessa, che il Commissario Delegato dell’epoca provvedesse al completamento "di tutte le iniziative ancora di propria competenza già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della regione Calabria" (art. 1, comma 1).

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.

Condanna il Comune di Cosenza alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano, complessivamente, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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