Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 16-03-2011, n. 10673

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di assoluzione di B.F., del Tribunale monocratico di Verona del 19.03.2008, dal reato di truffa, ricorre la difesa della parte civile S.S. deducendo il vizio di motivazione per travisamento della prova, perchè la Corte avrebbe utilizzato solo una parte delle conversazioni registrate e trascritte e prodotte dalla difesa ed in particolare solo una frase pronunciata dall’imputato nel corso dell’incontro avuto con la parte civile S..

1.1 Facendo rinvio all’atto di appello ed alle espresse ed articolate censure esposte in quell’atto, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare il restante materiale probatorio, risultandone così viziato l’iter argomentativo della sentenza.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, non solo perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, che appare,invece,congruamente giustificata ma anche perchè fa rinvio, per i motivi, all’atto di appello, avanzando così generici motivi di ricorso ed omettendo di indicare l’assoluta rilevanza della prova ai fini della decisione.

2.1 E’ ben noto che nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

2.2 Inoltre il ricorso è inammissibile anche per violazione dell’art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 581 c.p.p., lett. c), perchè le doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

A fronte di quanto sopra il ricorrente si limita a generiche interessate ed apodittiche contestazioni, limitandosi a prospettare una alternativa e generica valutazione delle prove raccolte che non può formare oggetto del giudizio di legittimità. 3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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