Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 01-07-2010, n. 15682 ESECUZIONE FORZATA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palmi con sentenza del 30 novembre 2007 ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi con i quali F.A., V.O., Q.A. e M.G. avevano riassunto i giudizi di opposizione promossi dall’INPS avverso l’esecuzione intrapresa dai predetti per il soddisfacimento dei rispettivi crediti, dopo la sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 cod. proc. civ.. Il Tribunale ha ritenuto la tardività dei ricorsi in riassunzione, in quanto presentati oltre il termine perentorio stabilito dal giudice dell’esecuzione, ed ha poi aggiunto la carenza di interesse dei creditori procedenti a riassumere i predetti giudizi, per la rilevata estinzione della procedura esecutiva, a norma dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 3.

Per la cassazione della indicata sentenza F.A. e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso con due motivi.

L’INPS ha depositato procura al difensore.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Alla relazione le parti private hanno replicato con memoria.

Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 307 cod. proc. civ., n. 4, unitamente a vizio di motivazione (primo motivo) e violazione e falsa applicazione degli artt. 616 e 617 cod. proc. civ., nonchè vizio di motivazione (secondo motivo).

Assumono che erroneamente il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della riassunzione dei giudizi di opposizione perchè avvenuta oltre il termine fissato dal giudice dell’esecuzione: essi sostengono che in tal modo è stata affermata l’estinzione del processo a termini dell’art. 307 cod. proc. civ., comma 3, la quale però è stata rilevata d’ufficio, senza che l’INPS avesse eccepito nulla al riguardo. Inoltre il Tribunale ha omesso di considerare che il termine di riassunzione era rimasto sospeso a seguito della opposizione all’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva disposto la sospensione dell’esecuzione.

Il ricorso è inammissibile.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., si è osservato che i due motivi di ricorso investono soltanto la prima delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione qui impugnata, cioè la tardività della riassunzione dei giudizi di opposizione, e non anche l’altro profilo di inammissibilità rilevato dal giudice del merito, per la mancanza di interesse alla riassunzione di quei giudizi, dopo l’estinzione della procedura esecutiva a termini dell’art. 624 cod. proc. civ., comma 3.

Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, sulla quale la sentenza resterebbe pur sempre fondata (v. fra le tante Cass. 8 febbraio 2006 n. 2811).

Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione, le quali non possono essere inficiate dalle deduzioni svolte in memoria dai ricorrenti: costoro, infatti, replicando alla relazione si sono limitati a sostenere inammissibilmente che la sentenza qui impugnata è supportata da un’unica ratio decidendi, malgrado poi abbiano riportato la statuizione con la quale il giudice del merito ha rilevato l’estinzione delle procedure esecutive sospese e la "conseguente carenza di interesse dei creditori procedenti al giudizio di opposizione", la quale concernendo la mancanza di una condizione dell’azione è da sola idonea a giustificare la rilevata inammissibilità del ricorso. Nè si comprende perchè questa specifica ragione immune da errori e chiaramente evidenziata, costituisca, ad avviso dei ricorrenti, "soltanto un rilievo incidentale non suscettibile di essere distintamente impugnata", pur investendo una condizione dell’azione.

Va dunque dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’Inps svolto alcuna concreta difesa in questa sede: il deposito della procura al difensore senza che questi abbia partecipato alla discussione, rimane infatti attività del tutto superflua, come tale non rimborsabile (Cass. 4 novembre 1995 n. 11499, Cass. 4 febbraio 1994 n. 1153).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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