T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2255 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione, non notificato e depositato in data 19.7.2010, l’associazione ricorrente, previa diffida e messa in mora notificata al Comune di Terracina in data 18.6.2010, ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale Civile di Roma n. 24882/09 con il quale è stato ordinato al detto Comune il pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 9.000,00, notificato in data 22.1.2010 e dichiarato esecutivo in data 18.5.2010.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’11.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza del procuratore di parte ricorrente.

Con la sentenza n. 34253/2010 sono stati disposti incombenti istruttori.

In particolare, atteso che, per giurisprudenza consolidata sul punto, soltanto il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, ed ha quindi valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dall’art. 27, t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 (Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301) e che non era presente agli atti del giudizio, in quanto non depositato in allegato al ricorso né successivamente, l’originale o anche la copia del decreto ingiuntivo del quale viene chiesta in questa sede l’esecuzione con l’apposizione della formula della cancelleria del giudice civile attestante la mancata proposizione nei termini dell’opposizione avverso il decreto, è stato ritenuto necessario disporne l’acquisizione.

Il ricorrente ha provveduto al deposito di quanto richiesto, in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, in data 14.12.2010.

Il ricorso, pertanto, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge, deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina al Comune di Terracina di provvedere all’ottemperanza di cui in motivazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 800,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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