T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 14-03-2011, n. 2252 decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto ingiuntivo n.65/2010 emesso in data 25.1.2010 dalla Sez. dist. del Tribunale di Albano Laziale al Comune di Ciampino è stato ingiunto il pagamento in favore del sig. V.G. della complessiva somma di euro 9.565,85 oltre le spese della procedura liquidate in complessivi euro 603,00.

Il decreto di esecutorietà del d.i. in questione è stato adottato in data 6.4.2010, dandosi atto, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. che avverso lo stesso non era stata presentata opposizione nei termini di legge; in data 14.4.2010 è stata quindi apposta dalla cancelleria la formula esecutiva ed il ricorso è stato notificato al comune in data 16.4.2010.

Si da atto che la notificazione del ricorso in trattazione non è stato preceduto dalla notificazione al comune di apposita diffida e messa in mora; tuttavia, essendo il ricorso stato notificato in data 22.10.2010 e pertanto successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, trova applicazione il disposto di cui all’articolo articolo 114, comma 1, del codice del processo amministrativo, nella parte in cui dispone che "1. L’azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta…".

Nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti di legge, il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da disposto che segue.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Ciampino di dare esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri – Sez. dist. di Albano Laziale n. 65/2010 del 25.1.2010 nel termine di 30 (trenta) giorni dal deposito in segreteria o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 900,00 oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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