Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2010, n. 15678 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 23 maggio 2005 la Corte d’appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di N.I. della somma di Euro 1.400,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato davanti al Tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, per pagamento di somme a titolo assistenziale, con ricorso depositato in data 22 marzo 2001 ed ancora pendente.

A fondamento della decisione, la Corte di merito, premesso che il periodo eccedente la durata ragionevole del processo era complessivamente pari ad anni due, affermava che la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo doveva tener conto della modestia della pretesa e del conseguente modesto patema d’animo subito dalla ricorrente per la durata del giudizio.

2. Per la cassazione di tale decreto ricorrono S.F. ed S.E., quali eredi di N.I., sulla base di sette motivi, illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Le ricorrenti censurano il decreto impugnato, proponendo sette motivi di ricorso, con i quali lamentano:

1.1. la mancata considerazione della natura previdenziale della causa, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata del processo (primo motivo); l’erronea determinazione del danno in considerazione del modesto valore della controversia (secondo motivo); il mancato rispetto dei parametri fissati dalla giurisprudenza della CEDU (terzo motivo); il mancato rispetto dei parametri europei in ordine alla quantificazione per anno del danno non patrimoniale, liquidato in misura modesta, nonchè il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento, sulla base di incongrua motivazione, al periodo eccedente la ragionevole durata della causa e non all’intera durata del giudizio e il mancato riconoscimento, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura previdenziale della controversia (quarto, quinto e sesto motivo); l’erronea applicazione delle tariffe professionali vigenti riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè i giudizi ordinari dinanzi alla Corte d’appello e senza tener conto dei parametri e degli importi liquidati dalla giurisprudenza della CEDU (settimo motivo).

2. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, ai fini della determinazione del termine ragionevole di durata, si è attenuta ai criteri di valutazione indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, in conformità ai parametri fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo un ragionevole criterio di valutazione che resiste alle infondate critiche del ricorrente, considerato comunque che, attesa la natura ordinatoria dei termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza, la violazione del principio della ragionevole durata del processo non può discendere in modo automatico dall’accertata inosservanza dei termini medesimi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 2004/6856; 2005/19204; 2005/19352).

3. Parimenti manifestamente infondati sono i motivi da due a sei, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse. Infatti non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411;

2008/6898). E’ comunque vincolante, per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597;

2008/14).

Inoltre, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale, pur non potendo ignorare i criteri applicati in casi simili dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha pur sempre facoltà di apportare, motivatamente e non irragionevolmente, le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, le quali, peraltro, non possono fondare la decisione di liquidare somme che non siano in relazione ragionevole con quella – tra i Euro 1000,00 e i 1500,00 – accordata dalla predetta Corte negli affari consimili (Cass. 2006/24356; 2007/2254). Nella specie, la Corte di appello si è attenuta a tali principi, facendo riferimento ai parametri CEDU e riducendone ragionevolmente l’importo in misura contenuta in considerazione della modestia economica della pretesa fatta valere.

4. E’infine manifestamente infondata la doglianza di cui al settimo motivo, in quanto non risulta dal decreto impugnato l’applicazione della tariffa relativa alla volontaria giurisdizione, anzichè di quella attinente al contenzioso, fermo restando che le spese processuali vanno liquidate in base alla tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano e che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti del nostro Paese (Cass. 2008/23397).

5. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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