Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-03-2011, n. 11275 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di P. R. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP del Tribunale, di Trani in data 9-12-2010 in ordine al reato di concorso in spaccio continuato di cocaina, il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza in data 22-12-2010, in parziale accoglimento di tale richiesta, sostituiva la misura intramuraria in atto con quella degli arresti domiciliari con divieto di utilizzo di mezzi di comunicazione.

Avverso tale decisione la P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame.

Erronea applicazione della legge penale in punto di sussistenza del reato, in difetto di necessario narco test e della non chiarezza dei rilievi fotografici dei CC. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00 alla Cassa delle Ammende.

Ai rilevi difensivi, rinnovati con il presente ricorso, il Tribunale del riesame di Bari ha fornito corretta, logica e motivata risposta nell’ordinanza impugnata (cfr.fol.2).

L’inequivoco quadro di gravità indiziaria, infatti, raggiunto, allo stato, dai convergenti elementi, anche in punto di logica indicati nel provvedimento de quo, in relazione all’evidente attività continuativa di spaccio posta in essere dalla ricorrente in concorso con il C. e alla stregua dell’esito delle indagini di p.g. e dei relativi, appostamenti dei CC. di cui alla relazione di servizio in atti, cui si accompagna, a ragionevole supporto dei cennati rilievi, l’esito della perquisizione domiciliare della donna con il ritrovamento di somme di denaro in piccolo taglio ben compatibili con l’attività di spaccio contestata e sopratutto il contributo accusatorio delle sintomatiche dichiarazioni rese dal teste T. in sede di s.i.t. circa la natura dello stupefacente da lui ricevuto dagli indagati previa corresponsione di denaro,cosi inequivocamente confermando i caratteri di attività di spaccio contestata.

Di qui l’intuibile superfluità, allo stato, di formale indagine di narcotest e la risibilità delle censure in tema di non chiarezza delle foto eseguite dai verbalizzanti in loco.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile, il ricorso e CONDANNA la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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