Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-03-2011) 22-03-2011, n. 11273 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

lpe Giuseppe che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

C.S. impugna per cassazione la ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha respinto il riesame proposto avverso la ordinanza di applicazione della custodia carceraria per tre delitti (di cui due continuati) D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Deduce che non sono stati adeguatamente motivati i gravi indizi (in relazione in particolare alle doglianze formulate) e le esigenze cautelari.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto, relativamente ai gravi indizi, contesta la adeguatezza della motivazione con un generico riferimento alle doglianze espresse in sede di riesame e isolando le sintetiche affermazioni dell’ordinanza impugnata dalle richiamate dettagliate e persuasive illustrazioni del richiamato provvedimento genetico, che la integrano dando logica compiutezza ad apparenti insufficienze motivazionali.

In particolare, possono qui richiamarsi analiticamente le seguenti pagine dell’ordinanza applicativa:

– sul capo 2, pp. da 5 a 8;

– sul capo 3, pp. 8 s.;

– sul capo 6, p. da 14 a 17.

Per quanto concerne le esigenze cautelari, rilevasi che il ricorso, confondendo fra l’altro i precedenti penali con i precedenti giudiziari (unici richiamati dal GIP), solleva contestazioni generiche avverso la motivazione resa dal Tribunale, che ha dato, anche ai fini della scelta della misura, correttamente rilievo, reputandolo evidentemente assorbente su ogni altra considerazione, all’elemento della continuativa e professionale dedizione al traffico di droga, integrativo del grave pericolo di recidivanza.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione al motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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