T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 14-03-2011, n. 2287 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha annullato il nulla osta del Comune di Marino, emesso ai sensi dell’art. 32 della L. 47/85 e dell’art. 39 della L. 724/94, relativo alla richiesta di sanatoria per un ampliamento abusivo di un fabbricato di mq. 73,03 realizzato in un’area soggetta al vincolo paesistico.

Con sentenza interlocutoria n. 32760/2010, il Tribunale ha ordinato incombenti istruttori.

A seguito del deposito della documentazione richiesta dal Collegio, è emerso che il ricorrente ha provveduto a richiedere al Comune di Marino una nuova autorizzazione ex art. 39 della L. 724/94 essendo stato nel frattempo adottato il nuovo P.T.P.R. che contiene una disciplina difforme rispetto al precedente P.T.P.

Con provvedimento n. 1339/sub del 30/9/08 è stato rilasciato il nuovo parere favorevole e detto atto non è stato annullato dalla Soprintendenza.

Il Comune di Marino ha provveduto quindi a rilasciare il permesso di costruire in sanatoria con determinazione n. 514/S in data 1/12/09.

Ne consegue che il ricorso – così come richiesto dal ricorrente – deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *