Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15674 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF e ILOR relativo a reddito di partecipazione nella società "Centro Edile di Venezia Mattia & C." s.a.s..

L’Agenzia della Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene cinque motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio, alla stregua, delle considerazioni che seguono:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica, imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un. solo avviso di "rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – , sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dallo stesso procedimento e la controversia, non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessaci impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14315/08)";

che la ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, osservando, in particolare, che la riunione in cassazione dei distinti processi, promossi dalla società e dai singoli soci, invocata dalla ricorrente, non può evidentemente sanare la nullità verificatasi nei gradi di merito;

che pertanto, decidendo sui ricorso e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Enna, giudice di primo grado, per l’integrazione del contraddittorio;

che appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte, decidendo sul ricorso, causa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Enna; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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