Cass. civ. Sez. V, Ord., 01-07-2010, n. 15672 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, esercente attività professionale, contro il silenzio – rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. La contribuente non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia assumendo che dagli atti di causa, risulta che la contribuente svolge la professione medica, in forma associata, in forza di convenzione con la clinica Villa (OMISSIS) – sotto il profilo della violazione di legge denuncia l’erronea interpretazione della norma impositiva.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto basato su circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza ed apoditticamente affermate.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del difetto di motivazione, quanto all’accertamento di fatto relativo alla non imponibilità IRAP. Il secondo motivo è manifestamente fondato.

Il giudice tributario, dopo avere esattamente riferito i principi affermati dalla Corte costituzionale e da questa Corte di cassazione in tema di imponibilità dei professionisti, giunge ad affermare che "i beni strumentali utilizzati sono quelli minimi indispensabili per lo svolgimento della professione, al pari della attrezzatura strumentale e degli altri cespiti e che inoltra la sostanziale inconsistenza dei compensi corrisposti a terzi e del gravame degli stipendi, rafforzano l’impressione di cui sopra".

Tale giudizio di fatto è peraltro del tutto privo di qualsiasi riferimento fattuale alla fattispecie concreta e risulta, perciò sostanzialmente immotivato; che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto, accolto il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese dei presante giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inamissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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