T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 2309

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ale;
Svolgimento del processo

Con il proposto gravame è stata impugnata l’annotazione, effettuata dall’intimata Autorità nel Casellario informatico delle imprese ai sensi dell’art.27 del DPR n.34/2000, della nota n.32657/SSGG del 13.5.2010 con cui l’intimata soa ha comunicato di aver disposto la decadenza dell’attestazione di qualificazione n.1041/62/01 del 14.1.2008 e della successiva n.1279/62/91 del 6.10.2008 rilasciate all’impresa A.C. srl in quanto era emerso che parte della documentazione utilizzata dall’impresa ai fini del rilascio delle attestazioni non era risultata veritiera, e che tale circostanza veniva ad integrare gli estremi della violazione di cui all’art.17, comma, lett.m) del DPR n.34/2000.

Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:

a) la società ricorrente ha ottenuto in data 14.1.2008 dall’intimata soa il rilascio dell’attestazione n.1041/64/01, utilizzando nell’ambito della documentazione a tal fine prodotta due certificati di esecuzione lavori rilasciati alla srl S. dalla quale aveva acquistato il ramo di azienda specializzato in determinate categorie di lavori;

b) la suddetta attestazione è stata successivamente sostituita dalla n.1279/62/01 rilasciata in data 9.10.2008;

c) a seguito di controlli effettuati dalla H.- Q. è emerso che uno dei certificati di esecuzione lavori prodotti, a suo tempo rilasciato alla dante causa del ramo di azienda, è stato disconosciuto dalla stazione di appaltante;

d) sulla base di tale presupposto fattuale la citata soa ha attivato il procedimento finalizzato alla revoca dell’attestazione n.1279/02/01, dandone comunicazione alla odierna istante, e conclusosi con l’adozione del preannunciato atto di ritiro;

e) con successiva nota del 13/5/2010 la suddetta soa ha comunicato all’intimata Autorità di aver disposto la decadenza dell’attestazione di qualificazione n.1041/62/01 del 14.1.2008 e della successiva n.1279/62/91 del 6.10.2008 in quanto era emerso che parte della documentazione utilizzata dalla A. srl ai fini del rilascio delle attestazioni de quibus non era risultata veritiera, e che tale circostanza veniva ad integrare gli estremi della violazione di cui all’art.17, comma, lett.m) del DPR n.34/2000;

f) da ultimo l’Autorità ha disposto l’inserimento della menzionata nota nel Casellario informatico, dandone comunicazione alla società ricorrente.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. n.241/1990 – Violazione del principio del giusto procedimento – Eccesso di potere – Violazione del diritto di difesa;

2) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Ingiustizia grave e manifesta – Irragionevolezza;

3) Violazione di legge – Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione degli artt. 17 lett.m) e 27 lett.s) del DPR n.34/2000 – Eccesso di potere per erronea e/o omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione dei principi di buona fede e di incolpevole affidamento – Difetto di istruttoria.

Si è costituita l’intimata Autorità contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 16.2.201 il ricorso è stato assunto in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto della presente controversia è l’impugnativa dell’annotazione nel casellario informatico delle imprese della nota con cui l’intimata soa ha fatto presente di aver disposto la decadenza dell’attestazione di qualificazione n.1041/62/01 del 14.1.2008 e della successiva n.1279/62/91 del 6.10.2008 in quanto era emerso che parte della documentazione utilizzata dalla A. srl ai fini del rilascio delle attestazioni de quibus non era risultata veritiera e che, conseguentemente, sussistevano gli estremi della violazione dell’art.17, comma, lett.m) del DPR n.34/2000, il quale prevede tra i requisiti di ordine generale per ottenere il rilascio di un’attestazione di qualificazione l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Risultano palesemente fondati i primi due motivi di doglianza prospettanti la violazione da parte della resistente Autorità delle disposizioni degli artt. 3, 7, 9 e 10 della L. n.241/1990, in quanto avrebbe disposto la contestata annotazione senza aver previamente assicurato il contraddittorio in merito nei confronti della società ricorrente e senza avere effettuato un’autonoma valutazione in ordine all’imputabilità a quest’ultima delle falsità documentali.

Al riguardo il Collegio sottolinea, in linea con la propria precedente giurisprudenza in materia (nn.11068 e 11090/2009 e n.6640/2010) che:

a) l’annotazione nel casellario informatico dell’avvenuta revoca di una precedente attestazione in quanto la società beneficiaria avrebbe reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento della stessa, ha una sua autonoma capacità lesiva in quanto preclude all’impresa annotata di acquisire una nuova attestazione per il periodo di un anno decorrente dalla data di inserimento nel casellario della suddetta annotazione, come precisato nelle determinazioni dell’Autorità nn. 6/2004 e 1/2005 (in analogia alla fattispecie che dà vita alla causa di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lett. h) del D.P.R. 554/99, oggi art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) (Tar Lazio, sez.III, n.12586/2009);

b) conseguentemente, per la razionalità e logicità del sistema, l’annotazione non può essere considerata, quando comporti tale preclusione, altro che una sanzione ulteriore disposta dalla Autorità di Vigilanza accanto alle misure previste dall’art 6 comma 11, del D.lvo n.163/2006, e, pertanto, può essere legittimamente adottata solo a seguito di un procedimento che assicuri il contraddittorio dell’interessato e la valutazione da parte dell’Autorità del presupposto per procedere all’annotazione, in particolare in relazione alla falsità delle dichiarazioni (TAR Lazio, III, sentenza 11068 del 2009; cfr altresì Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2009. n. 1414, sulla necessità dell’interlocuzione con l’impresa in ordine alle irregolarità riscontrate e alle relative ragioni).

Poichè nella fattispecie in esame è pacifico che l’intimata Autorità abbia omesso, prima di procedere alla contestata annotazione, sia di attivare il citato procedimento in contraddittorio con la società ricorrente, sia di effettuare un’autonoma valutazione in ordine all’imputabilità alla srl A.C. della falsità documentali accertate dalla soa intimata, risultano fondati sia il primo che il secondo motivo di doglianza, con conseguente accoglimento del proposto gravame e con assorbimento delle terza doglianza dedotta.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.6929 del 2010, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla la contestata annotazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *