Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-02-2011) 22-03-2011, n. 11483 esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

t. STABILE Carmine che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Il 26 febbraio 2010 la Corte d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da R. C., volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 657 c.p.p., il computo della pena irrogata dalla Corte d’appello di Bari con sentenza del 3 aprile 2001 (irrevocabile il 3 aprile 2001) in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (commesso il (OMISSIS)), determinata in otto mesi di reclusione a seguito del riconoscimento, con sentenza della Corte d’appello di Catania del 4 luglio 2005 (definitiva il 19 marzo 2009), della continuazione con il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (consumato in (OMISSIS)) per il quale era stata determinata la pena base in sei anni e otto mesi di reclusione.

R. chiedeva la rideterminazione della pena, in quanto, nel computo della pena, doveva tenersi conto del periodo di custodia cautelare sofferta dal 3 luglio 1998 al 28 febbraio 2001 per il delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, emergendo dalle sentenze di merito acquisite che i fatti oggetto delle stesse nascevano da un’unica condotta, pur se integrante due diverse ipotesi delittuose.

La Corte fondava il rigetto della domanda sulla circostanza che l’istituto della fungibilità della pena espiata ad altro titolo non può trovare applicazione nel caso di reato permanente (nel caso di specie il delitto previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), allorchè lo stesso risulti consumato in epoca successiva alla cessazione di altra pena in precedenza scontata.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, R., il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, atteso che i due procedimenti instaurati a suo carico scaturivano dalla medesima notizia di reato e che unica doveva essere considerata la sua condotta, atteso il compito a lui affidato, quale corriere, di trasportare la sostanza stupefacente dalla Puglia (ove era avvenuto l’arresto in flagranza per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) alla Sicilia, ove operava il sodalizio dedito ai traffici di droga.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. La configurazione del reato continuato come reato unico va esclusa allorchè comporti conseguenze sfavorevoli per il condannato.

Premessa la configurazione quale pluralità di reati – così come previsto dal combinato disposto dell’art. 657 c.p.p. e art. 137 c.p. – per quanto concerne il rispetto del limite temporale ne conseguono importanti effetti, perchè se alcuni reati sono stati commessi prima della custodia cautelare sofferta per il diverso reato e altri dopo, la custodia può essere detratta dall’aliquota di pena riferibile ai reati anteriori.

Pertanto, quando è applicata la continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi e per uno dei quali vi è stata esecuzione di pena o custodia cautelare, quest’ultima, nel giudizio di fungibilità, è valutata con riferimento al reato per il quale è stata applicata, in modo autonomo rispetto al trattamento determinato dalla continuazione. Ciò perchè, altrimenti, sarebbe violato il principio – sancito dall’art. 657 c.p.p., comma 4 – di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza della assenza di conseguenze sanzionatorie (Sez. 1, 23 gennaio 1994, n. 2421; Sez. 1, 6 luglio 1992, n. 3228; Sez. 1, 27 gennaio 1997, n. 523; Sez. 1, 11 novembre 1998, n. 5537; Sez. 1, 21 settembre 2000, n. 5186).

2. E’ alla luce di questi principi, di cui il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione, che la Corte d’appello di Catania dovrà procedere alla nuova valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, contraddistinta dalla pronunzia nei confronti di R. di due sentenze: a) quella pronunziata il 3 aprile 2001 dalla Corte d’appello di Bari (che riformava la decisione del gup del locale Tribunale in data 15 dicembre 2000), divenuta esecutiva il 3 aprile 2001, con la quale R. era stato condannato alla pena di due anni di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, accertato in (OMISSIS); b) quella emessa il 4 luglio 2005 dalla Corte d’appello di Catania (di riforma della pronuncia del gup del locale Tribunale in data 22 marzo 2003) con la quale R. era stato condannato alla pena, concordata fra le parti ai sensi dell’art. 599 c.p.p., di cinque anni di reclusione per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, consumato in (OMISSIS).

S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Catania.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *