T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 14-03-2011, n. 2244 abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Vengono impugnati il provvedimento n. prot. 72757/1 del 25.7.2000, comunicato l’11.08.2000, con il quale il Direttore Amministrativo del Provveditorato agli Studi di Roma, ha reso noto l’inizio del procedimento di esclusione del ricorrente dalla sessione riservata di esami di cui all’O.M. 153/1999 e il successivo elenco pubblicato ai sensi dell’art. 10 dell’O.M. 153/1999 che esclude il ricorrente tra coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento.

Rappresenta il ricorrente:

che, dopo la indizione con la ordinanza ministeriale n. 153 del 15.6.1999 della sessione riservata di esami per il conseguimento della abilitazione all’insegnamento nelle scuole, presentava in data 18.09.1999 domanda di ammissione per la classe di abilitazione A052 "materie letterarie latino e greco nel liceo classico", e che in esecuzione dell’O.M. 153/1999 frequentava il corso assegnato (5A052) presso il Liceo Russel di Roma nel periodo 18 gennaio – 24 marzo 2000 venendo ammesso agli esami finali con il punteggio finale di 80/80;

che, a conclusione dei lavori la commissione esaminatrice degli esami finali compilava l’elenco distinto per l’istituzione secondaria per classi di abilitazione, dei candidati che avevano superato la verifica finale e conseguita l’abilitazione o l’idoneità, elenco che veniva affisso all’albo dell’istituto scolastico sede del corso.

Evidenzia che il mancato suo inserimento nell’elenco pubblicato presso l’istituto sede del corso deve ritenersi, agli effetti dell’O.M. 153/1999, atto già lesivo in quanto in base allo stesso elenco egli è stato dichiarato non idoneo alla abilitazione all’insegnamento con preclusione della sua immissione nelle graduatorie permanenti.

Riferisce che avverso lo stesso mancato inserimento nell’elenco presentava reclamo al Provveditorato che in data 11/8/2000 con comunicazione del Direttore Amministrativo dell’Ufficio Concorsi dello stesso Provveditorato agli Studi di Roma, rendeva noto l’avvio del procedimento di esclusione dalla sessione riservata di esami di cui all’O.M. 153/99, stante la mancanza del servizio richiesto dall’art. 2 lett. B dell’O.M. 153/99 per l’ammissione.

Deduce attualmente a motivo di ricorso la illegittimità dei provvedimenti impugnati che si porrebbero violativi delle disposizioni che disciplinano l’accesso ai ruoli del personale docente e di quelle che regolano il conferimento delle supplenze ed, in particolare, di quelle ( L. 3/5/1999 n. 124) che dispongono che "l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli Istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401".

Tanto, con riferimento alla circostanza che la esclusione dall’albo pubblicato presso il liceo sede del Corso comportava la esclusione dalle graduatorie permanenti sia ai fini dell’accesso al ruolo del personale docente sia ai fini del conferimento delle supplenze.

Rileva che alla sessione riservata di esami di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge 124/1999 (richiamato dall’O.M. 153/1999) sono ammessi i docenti non abilitati (nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnicopratici, d’arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità) che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 19891990 e la data di entrata in vigore della stessa legge e che nel secondo comma dell’art. 2 dell’O.M. 153/99 è precisato che "ai fini del computo dei 360 giorni sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del CCNL di comparto, prestati durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami" e di ritenere allo stesso fine equiparati anche i periodi relativi ai corsi di dottorato di ricerca.

Al contrario, i provvedimenti ora impugnati hanno omesso di considerare, nei 360 giorni di servizio, il periodo di frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca nonostante l’attuale istante lo avesse indicato nella sua domanda di ammissione.

Vengono anche richiamati, a sostegno della pretesa del ricorrente sulla equiparazione del dottorato di ricerca:

a) il d.lgs. 297/1994, recepito dall’O.M. n. 371 del 29.12.1994 recante la "Disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole materne, elementari e negli istituti d’istruzione secondaria ed artistica" che all’art. 9 per la valutazione dei titoli di servizio, fa rinvio ai criteri ed ai punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione dei titoli (in particolare la tabella C di valutazione dei titoli per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole secondarie, che ricomprende, unitamente all’insegnamento in scuole o istituto di istruzione secondaria statali, anche la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca);

b) gli artt. 453 e 523 d.lgs. 297/1994 nelle parti in cui disciplinano gli incarichi e le borse di studio i quali al comma 6 considera validi a tutti gli effetti come servizio d’istituto nella scuola giacchè riconosce le attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica. Con atto contenente motivi aggiunti al ricorso introduttivo la impugnativa viene espressamente rivolta all’elenco definitivo degli abilitati della classe A052 pubblicato all’albo del Provveditorato il 25.2.2001, all’elenco definitivo degli abilitati non di ruolo della classe A051 pubblicato all’albo del Provveditorato il 5.3.2001 nonché agli elenchi definitivi degli abilitati non di ruolo delle classi A043 e A050 pubblicati all’albo del Provveditorato il 28.3.2001.

In tali aggiuntivi motivi il ricorrente, evidenziato, tra l’altro, che negli elenchi definitivi delle classi A051, A043 e A050 non risulta menzionato (neppure con riserva) e rilevato che la sua esclusione è da ritenersi compresa in un atto definitivo, propone le seguenti ulteriori censure riferite al comportamento serbato dall’Amministrazione:

III) Illegittimità per eccesso di potere nella figura più ampia dello sviamento nonché violazione dell’art. 6 dell’O.M. n. 153/1999 per non avere l’Amministrazione proceduto all’emanazione del decreto di esclusione,, pur avendo inserito il ricorrente con riserva nell’elenco per la classe A052, come previsto dal bando al comma 3 dell’art. 13 dell’O.M. 153/1999 per i candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l’esclusione i quali nelle more della definizione del ricorso sono ammessi "sub conditione" alla frequenza del corso, alla partecipazione alle prove orali e vengono eventualmente iscritti con riserva nell’elenco degli abilitati o degli idonei. Il ricorrente seppur di fatto escluso dal concorso in quanto inserito con riserva nell’elenco per la classe A052 non ha ancora ricevuto il decreto di esclusione, preannunciato con provvedimento dell’11.8.2000, in pregiudizio alla garanzia di tutela giurisdizionale, impedita da tale omissione.

IV) Illegittimità per eccesso di potere sotto i profili della assenza di ogni presupposto di fatto e di diritto per non avere l’Amministrazione proceduto ad attribuire al ricorrente il punteggio correlato al servizio di insegnamento prestato; violazione dell’art. 13 dell’O.M. 153/1999.

Con rinvio alle argomentazioni del ricorso introduttivo in ordine alla computabilità del dottorato di ricerca ai fini dell’attribuzione del punteggio per il servizio di insegnamento prestato denuncia anche il ricorrente la erronea applicazione da parte dell’Amministrazione dell’art. 13 del bando essendo stato egli inserito nell’elenco con il peggior posizionamento e difformemente dalle prescrizioni del bando senza cioè la attribuzione di un punteggio per il servizio, seppur minimo, come previsto al comma 15 dell’art. 9 dell’O.M. 153/1999.

Rileva al riguardo che l’inserimento nelle graduatorie permanenti provvisorie, e poi in quelle definitive è correlato al posizionamento dello stesso nell’elenco definitivo degli abilitati della classe A052, elenco connesso al concorso di cui all’O.M. 153/1999.

Evidenzia che il reclamo che ha dovuto necessariamente presentare avverso le graduatorie permanenti provvisorie del 29.11.2000 è basato sulla errata abilitazione e di quello connesso al concorso di cui alla O.M. 153/1999 nonché di quello di servizio.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Ministero della P.I. e del Provveditore agli Studi di Roma, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, nonché nei confronti della Sig.ra M.P..

Tanto premesso anche per quanto concerne la instaurazione del contraddittorio, appare al Collegio non condivisibile la tesi del ricorrente in base alla quale nel computo dei 360 giorni di servizio scolastico il cui svolgimento costituisce il presupposto per la ammissione al corso speciale di abilitazione per l’insegnamento siano da includersi anche i periodi in cui l’interessato abbia frequentato un corso di dottorato di ricerca.

Non sono allo scopo validi tutti i riferimenti normativi dal deducente richiamati per dimostrare la assimilabilità dei corsi di dottorato di ricerca al servizio scolastico ed, in particolare, anche il riferimento alla O.M. 153/1999 che prevede espressamente che ai fini del computo degli stessi 360 giorni sono utili i periodi di insegnamento nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del CCNL di comparto.

Alla sessione riservata di esami di cui al comma 4 dell’art. 2 della legge 124/1999, richiamata nella già citata O.M. 153/1999 sono ammessi i docenti non abilitati che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 19891990 e la data di entrata in vigore della stessa legge.

E’ evidente che la attività cui si riferisce la O.M. n. 153 che assimila ai periodi di effettivo insegnamento quelli ad essi equiparati per legge o per disposizioni del CCNL di comparto non può riferirsi ad attività non della scuola.

Per tale ragione la frequentazione di un corso di dottorato di ricerca non è valutabile ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di abilitazione all’insegnamento ai sensi dell’art. 2 comma 1 punto 8 Ord. Min. 15 giugno 1999 n. 153 posto che la frequentazione del detto corso universitario non è assimilabile all’insegnamento (cfr. TAR Piemonte 30/10/2006 n. 3842).

Tanto ritenuto, risulta di agevole risoluzione l’esame anche delle censure formulate nei motivi aggiunti.

Con tali censure viene espressamente contestato l’operato dell’Amministrazione che, in conseguenza del ritardo nella adozione e comunicazione all’interessato di definitivi provvedimenti sulla di lui posizione che assumevano incidenza nelle graduatorie del personale insegnante, ovvero in conseguenza della errata determinazione del punteggio che era da attribuirsi all’insegnante nelle stesse graduatorie dopo la ammissione con riserva dello stesso al corso riservato di cui trattasi, avrebbe avuto riflessi negativi per il ricorrente. Tanto, specifica lo stesso, anche ai fini della pronta tutela in sede giudiziale degli interessi dell’istante, impedita invece dalla stessa condotta di ritardata e non subitanea emanazione di atti riferibili a posizioni che allo stesso interessavano, e ciò anche se a carattere provvisorio in quanto riferiti ad una ammissione con riserva al corso riservato di cui trattasi.

Il comportamento dell’Amministrazione scolastica benché deplorato con apposite censure contenute anche nei motivi aggiunti (proposti dopo che il ricorrente aveva avuto contezza dei provvedimenti e relative date di adozione che lo escludono dagli elenchi dei soggetti abilitati) non può tuttavia ritenersi rilevante agli effetti della esclusione dello stesso dal corso poiché tale esclusione si pone come unica e diretta conseguenza del mancato possesso di un presupposto fondamentale di ammissione allo stesso corso riservato di abilitazione: vale a dire l’espletamento di 360 giorni di servizio effettivamente scolastico in mancanza dei quali la esclusione non può ritenersi illegittima.

Las impugnativa proposta con il ricorso introduttivo e con l’atto contenente motivi aggiunti va dunque, per le ragioni sopraindicate rigettata.

Quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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