T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 14-03-2011, n. 2320 contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il ricorso in epigrafe è diretto avverso l’aggiudicazione e tutti gli atti della procedura aperta in modalità telematica avviata da P.I. per la fornitura del servizio di application management del sistema ERP di P.;

– che in data 3 dicembre 2010 il Presidente della Commissione provvedeva a dare comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore della società E., odierna controinteressata, attraverso la piattaforma "P.procurement", a tutte le imprese non aggiudicatarie e alla migliore offerente;

– che la suddetta comunicazione portava a conoscenza delle imprese che l’appalto "veniva aggiudicato a E. s.p.a. con un punteggio complessivo derivante dall’applicazione della formula riportata nelle Norme di Partecipazione alla Gara pari a 100 producendo, pertanto, un’offerta economica più vantaggiosa per questa stazione appaltante", e pertanto essa conteneva i requisiti minimi di cui all’art. 79, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 163/2010, come richiamato dal successivo comma 5bis (i.e. le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto);

– che pertanto la comunicazione era idonea a far decorrere il termine decadenziale di trenta giorni, previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a., per l’impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture;

– che la odierna ricorrente prendeva visione della suddetta comunicazione il 3 dicembre 2010 e pertanto a quella data acquisiva la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, come risulta dalla ricevuta di lettura depositata agli atti dalla controinteressata E. s.p.a;

– che pertanto per la ricorrente il termine per impugnare di 30 giorni decorreva dal 3.12.2010 e spirava il 2.1.2011, con la conseguenza che il ricorso giurisdizionale in epigrafe, notificato soltanto l’8.2.2011 e depositato il successivo 18.2.2011, si appalesa tardivo in quanto intempestivamente proposto e dunque deve essere dichiarato irricevibile;

Ritenuto di poter compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara irricevibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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