Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-02-2011) 22-03-2011, n. 11508 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Lecce, con ordinanza del 17 febbraio del 2010, dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione del giudice per le indagini preliminari Dott. S.M., proposta da C. F. quale parte offesa in un procedimento penale assegnato al predetto magistrato nel quale il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione alla quale il C. si era opposto, a fondamento della decisione osservava che la parte offesa, che non aveva ancora assunto la veste di parte processuale per non essersi ancora costituita parte civile, non è legittimata a proporre istanza di ricusazione e che il giudice non può considerarsi debitore dell’istante per il semplice fatto di essere stato citato in giudizio dal ricusante; che il sentimento di grave inimicizia deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato estranei al processo.

Ricorre per cassazione l’interessato deducendo mancanza ed illogicità della motivazione per avere la Corte omesso di considerare che anche la parte offesa non ancora costituita parte civile può proporre istanza di ricusazione e che assume la qualità di debitore il soggetto che è stato citato in giudizio con una formale richiesta di pagamento. Inoltre non era stata adeguatamente valutata l’oggettiva esistenza di una grave inimicizia tra il magistrato ed il ricusante. Infine il provvedimento impugnato è nullo per l’illegibilità delle firme.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Come già affermato dalla Corte distrettuale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass n. 36657 del 2007; n. 18184 del 2008; n. 36579 del 2009) la persona offesa dal reato non rivesta la qualità di parte in senso tecnico, ma diventa tale solo nel momento in cui si costituisce parte civile. Di conseguenza il diritto di ricusare il giudice attribuito alle parti non può essere esteso alla parte offesa che non riveste la qualità di parte, in quanto le norme sulla ricusazione hanno natura eccezionale e non sono suscettibili d’interpretazione analogica.

Pertanto il ricorrente non era legittimato a proporre istanza di ricusazione e di conseguenza non deve ritenersi legittimato a proporre ricorso per cassazione. Gli altri motivi, che sono peraltro manifestamente infondati per le considerazioni espresse dalle corte territoriale, devono ritenersi assorbiti.

Le firme sono leggibili e non v’è alcuna incertezza sui magistrati che hanno composto il collegio.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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